L’ottemperanza dà prevalenza al vincolo precettivo sostanziale della sentenza (Cons. Stato n. 107 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il comando giurisdizionale va eseguito secondo la sua portata sostanziale, avuto riguardo al vincolo precettivo discendente dall’accertamento oggettivo compiuto dal giudice. Se la sentenza da eseguire ha qualificato un documento sulla base di un presupposto fattuale erroneamente rappresentato dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza non è vincolato a quella qualificazione, ma applica il regime legale proprio dell’atto accertato. La pronuncia in materia di accesso non ha, infatti, valenza costitutiva ma di mero accertamento dei presupposti individuati dalla legge. Ne deriva che il documento acquisito in sede di audizione e confluito nel relativo verbale segue il regime degli atti del procedimento, e non quello della segnalazione, con i soli limiti di riservatezza previsti dalla normativa applicabile. Il rimedio della revocazione resta escluso quando il giudice si è attenuto fedelmente alle risultanze documentali, senza alcuna svista percettiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente il suo appello contro la pronuncia del TAR Lazio, ha ordinato a Consip di ostendere parte della documentazione del procedimento di verifica di un’eventuale violazione del codice etico. Ricevuti i verbali del Comitato dei Presidenti, il ricorrente ha rilevato che da uno di essi risultava che la segnalante aveva redatto un promemoria, corredato di allegati, consegnato al Comitato stesso. Egli ha quindi chiesto che tale promemoria fosse osteso, qualificandolo come parte integrante dell’audizione.

Consip ha replicato che la sentenza ottemperanda aveva escluso l’accesso al promemoria, considerandolo illustrativo e integrativo della segnalazione, e che essa si era attenuta al dictum giudiziale. Ha inoltre sostenuto che la parte avrebbe dovuto esperire la revocazione per errore di fatto. Da qui il giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sentenza ottemperanda, che aveva distinto nettamente tra la segnalazione, sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023, e i verbali di audizione, ostensibili con le cautele indicate. Quanto al promemoria, la qualificazione come documento illustrativo della segnalazione derivava dalla relazione del Comitato dei Presidenti, che lo aveva descritto come destinato a chiarire e integrare l’originaria segnalazione.

Dalla lettura del verbale dell’audizione, depositato solo in quel giudizio, è emerso invece che il promemoria era stato prodotto direttamente al Comitato in sede di audizione e acquisito al relativo verbale. La rappresentazione dell’amministrazione è stata quindi all’origine del punto della sentenza che ha generato la controversia.

La Corte esclude anzitutto il ricorso per revocazione. L’errore di fatto revocatorio postula una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, che induca il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2025, n. 9918). Nel caso concreto non vi è stata alcuna svista: la Sezione si è attenuta fedelmente all’indicazione contenuta nella relazione, che erroneamente ascriveva alla segnalazione un documento consegnato in audizione.

Esclusa la revocazione, il bisogno di tutela va soddisfatto mediante l’ottemperanza, correttamente attivata. Si tratta di dare esecuzione al comando giurisdizionale tenendo conto della sua portata sostanziale. Poiché la distinzione tra atti non deriva dalla sentenza ma direttamente dalla legge applicata, il vincolo precettivo va ancorato al regime oggettivo e sostanziale individuato dal giudice. La pronuncia in materia di accesso non ha valenza costitutiva ma di mero accertamento dei presupposti di legge (Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2022, n. 9843).

Accertato che il promemoria è parte integrante dell’audizione, esso è regolato dalle disposizioni della L. n. 241/1990, coordinate con il D.Lgs. n. 24/2023, e non dal regime della sola segnalazione. Restano ferme le esigenze di riservatezza: il documento dovrà essere oscurato nelle parti che riproducono il testo della segnalazione o consentono l’identificazione dei soggetti. Il ricorso è pertanto accolto, senza nomina del commissario ad acta, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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