Differimento pena per salute: decisivo il rifiuto ostruzionistico delle cure (Cass. pen. Sez. I n. 23813 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari disponibili, ma è tenuto a esaminare in concreto le condizioni di salute, le tipologie di cura necessarie e l’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico. Il giudizio di compatibilità impone una comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena, bilanciando la pericolosità sociale del condannato con la compatibilità del ripristino della detenzione. Il rifiuto ingiustificato e reiterato delle cure prescritte costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione dell’istanza, perché non è consentito al condannato ostacolare le iniziative di cura e rimettere surrettiziamente alla propria scelta la permanenza in istituto.
Il Fatto
Il condannato, affetto da carcinoma alla vescica con plurime recidive, fruiva di un differimento della pena dal 2016. Nel 2025, a seguito dell’applicazione di una custodia cautelare in carcere per plurimi e gravi reati — associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di promotore, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio — il beneficio non veniva prorogato. Il Magistrato di sorveglianza respingeva in via provvisoria la nuova istanza di differimento, rilevando la regressione della patologia oncologica e la praticabilità dei trattamenti in regime ambulatoriale.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 29/10/2025, respingeva l’istanza di differimento anche nelle forme della detenzione domiciliare e raccomandava alla direzione del carcere di assicurare le cure e la degenza ospedaliera in camera adeguata. La difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione della consulenza di parte e dei precedenti provvedimenti favorevoli.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Le doglianze difensive ripropongono argomenti già sottoposti al Tribunale senza confrontarsi con le articolate motivazioni del provvedimento impugnato, che avevano considerato non solo gli elementi di parte ma la copiosa documentazione sanitaria aggiornata fino al 27/10/2025, quindi successiva alla relazione del consulente.
Il provvedimento impugnato si era confrontato con le precedenti decisioni di proroga, riconoscendo che l’ambiente carcerario non è idoneo all’infusione di BCG per insufficiente sterilità, ma aveva evidenziato come, in costanza del differimento, il condannato avesse posto in essere condotte illecite reiterate. La Corte valorizza il bilanciamento operato tra la tutela della salute, fino ad allora ritenuta prevalente, e l’accresciuta pericolosità sociale, desunta dalle diffide del 2023 e dall’ordinanza cautelare che ne delineava il ruolo di promotore di un’associazione criminale dal 2020 in permanenza.
Il Tribunale aveva accertato che il condannato è ristretto in un istituto dotato di centro clinico idoneo a fronteggiare le emergenze sanitarie, che le condizioni sono stabili e con segni di remissione, e che l’area sanitaria aveva approntato presidi e precauzioni per la somministrazione ambulatoriale in ambiente sterile, con ricovero di alcuni giorni per il rischio di infezione. I peggioramenti prospettati dal consulente risultano legati all’eventualità che il condannato non acceda alle terapie.
Decisivo è il comportamento non collaborativo: il condannato si era autodimesso contro il parere medico, aveva rifiutato la seconda e la terza proposta di ricovero, accettando il rischio di un peggioramento della qualità e dell’aspettativa di vita. La Corte richiama i principi già espressi, secondo cui il rifiuto delle cure è condizione ostativa alla positiva valutazione del differimento, non potendo il condannato ostacolare le iniziative di cura per rimettere alla propria scelta la permanenza in istituto.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali, e viene disposto l’oscuramento degli atti vertendosi sulle condizioni di salute del condannato.
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Nota della Redazione
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