Ricorso avverso il silenzio improcedibile se l’amministrazione provvede in corso di causa (TAR Campania n. 5198 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso il silenzio. Se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, questo è inammissibile per carenza originaria di interesse; se interviene nel corso del giudizio, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il soggetto che ritenga illegittimo il provvedimento sopravvenuto è tutelato dalla facoltà di proporre nuova impugnazione o di convertire il ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 29 aprile 2025 la domanda di autorizzazione unica ZES per la realizzazione di un polo logistico nel comune di Boscoreale, nell’ambito del procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 124 del 2023. Con istanza del 17 ottobre 2025, trasmessa a mezzo pec, ha chiesto la conclusione del procedimento e, in ogni caso, il riscontro all’atto di diffida.
Non avendo ottenuto risposta, la società ha proposto ricorso, notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il 19 gennaio 2026, per l’annullamento del silenzio serbato dalla Struttura di Missione ZES e, in via gradata, per l’accertamento dell’avvenuto silenzio assenso sui pareri delle amministrazioni coinvolte, ad eccezione della Città Metropolitana di Napoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui qualsiasi provvedimento esplicito adottato in risposta all’istanza dell’interessato interrompe l’inerzia della pubblica amministrazione. La conseguenza processuale varia in funzione del momento in cui il provvedimento interviene: inammissibilità per carenza originaria di interesse se anteriore al ricorso, improcedibilità per carenza sopravvenuta se successivo.
A sostegno del principio il Tribunale richiama T.A.R. Venezia, sez. III, 29 ottobre 2018, n. 999, Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2237 e Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2013, n. 2465.
Quanto alla tutela del privato, la sentenza ribadisce che l’eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto non resta priva di rimedio. Il soggetto interessato può proporre una nuova impugnazione oppure convertire il ricorso avverso il silenzio in ricorso impugnatorio ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., come affermato da Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660 e da T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 806.
Applicando tale indirizzo al caso concreto, il Collegio rileva che la Struttura di Missione ZES ha adottato il provvedimento negativo finale in data 3 marzo 2026, depositandolo in giudizio, e che parte ricorrente non ha proposto motivi aggiunti avverso di esso. Entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il Tribunale ritiene più corretto qualificare l’esito come improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendosi l’amministrazione pronunciata espressamente sull’istanza successivamente alla proposizione del gravame.
Le spese sono integralmente compensate, anche in considerazione della richiesta della stessa parte ricorrente, con contributo unificato definitivamente a carico della parte resistente.
Nota della Redazione
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