Silenzio della Prefettura escluso se sopravviene la revoca del nulla osta (TAR Molise n. 69 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio, la sopravvenuta adozione di un provvedimento che incide sul presupposto dell’istanza del privato esclude la configurabilità dell’inerzia amministrativa. La revoca del nulla osta al lavoro fa venir meno il titolo indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e per il subentro di un nuovo datore di lavoro, e conseguentemente recide l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza. La mancata comunicazione individuale del provvedimento recettizio attiene alla sola dimensione della sua efficacia giuridica e non al distinto piano della sua esistenza giuridica. Il ricorso avverso il silenzio va pertanto respinto quando l’atto sopravvenuto ne ha già determinato la conclusione negativa.

Il Fatto

Una ditta presenta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Campobasso la domanda per il rilascio, in favore di un cittadino straniero, del nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Il S.U.I. rilascia il nulla osta nel luglio 2022, con utilizzo consentito a pena di decadenza entro sei mesi dal rilascio e con espressa previsione di revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto.

Lo straniero fa ingresso in Italia ma non sottoscrive il contratto di soggiorno. Nel gennaio 2024, allegando l’indisponibilità del datore di lavoro, chiede il subentro di un nuovo datore di lavoro ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Convocati gli interessati, il S.U.I. notifica a mano l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta; seguono le osservazioni del difensore e, non avendo più notizia della conclusione, il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la declaratoria del silenzio e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

L’Amministrazione si costituisce e allega l’adozione del provvedimento di revoca del nulla osta del 27 marzo 2024. Il ricorrente replica di non averne avuto contezza, né personalmente né presso il domicilio eletto, e che l’atto avrebbe potuto essere comunicato dopo la notifica del ricorso.

Il Collegio non ignora il dato dell’avvenuta adozione. La mancata comunicazione individuale di un provvedimento recettizio, osserva il Tribunale, incide sull’efficacia giuridica dello stesso, non sul distinto piano della sua esistenza giuridica. L’atto esiste, dunque, e va considerato nel giudizio sul silenzio.

Il provvedimento è motivato su carenze documentali rilevate in sede di definizione della procedura — marca da bollo, titolo dell’alloggio e relativa certificazione di idoneità, asseverazione — e sul ritardo nella comunicazione dell’ingresso in Italia rispetto al termine perentorio di otto giorni previsto dalla normativa vigente.

La revoca si è innestata nel procedimento avviato con l’istanza del gennaio 2024 e ne comporta la conclusione negativa. Gli atti richiesti dal privato presuppongono infatti la permanenza del nulla osta revocato. Il Tribunale ne trae due conseguenze: l’azione amministrativa non presenta i tratti dell’ingiustificata inerzia; la revoca ha reciso l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza.

Non ricorrono quindi i presupposti per la declaratoria del silenzio e del conseguente obbligo di provvedere. Il ricorso è respinto. Le spese processuali sono compensate per la natura della controversia e le eccezionali ragioni richieste dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *