Ricorso avverso silenzio inammissibile per mancata scadenza termine condono (TAR Campania n. 8571 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione è inammissibile quando, al momento della proposizione della domanda giudiziale, non sia ancora scaduto il termine per la conclusione del procedimento, poiché tale scadenza integra la condizione essenziale per l’esperibilità dell’azione di accertamento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. Nel caso di domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 724/1994, il termine per provvedere è quello fissato dall’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 10/2004, prorogato al 31 dicembre 2025, applicabile anche in assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta. Il termine prorogato ha carattere propulsivo finale e rende ingiustificata la prolungata inerzia amministrativa, ma non anticipa l’esperibilità del rimedio giurisdizionale.
Il Fatto
Un condominio ricorrente riferisce che una società presentava al Comune, il 3 aprile 1995, ai sensi della legge n. 724/1994, domanda di condono edilizio per la sanatoria di una superficie utile interna ricavata mediante l’apposizione di un solaio intermedio al primo piano del fabbricato condominiale.
Rilevato che il Comune non si era pronunciato sulla domanda né sulla successiva diffida, il condominio propone ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto e per la nomina di un commissario ad acta. Nelle more, l’amministrazione si esprime con una nota che dichiara la necessità di documentazione integrativa, senza adottare alcun provvedimento definitivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone lo stralcio di atti depositati da un’amministrazione estranea al giudizio e ravvisa la tardività della memoria e dei documenti depositati dal Comune resistente, in violazione dei termini dimidiati previsti dal combinato disposto degli artt. 73 e 87 c.p.a. Ne deriva l’inutilizzabilità processuale delle produzioni difensive.
La nota comunale, osserva il Tribunale, ha valenza meramente interlocutoria e non costituisce pronuncia definitiva sull’istanza di condono, che rimane pendente. Il ricorso avverso il silenzio si colora però di inammissibilità, poiché al momento della proposizione della domanda giudiziale non era ancora spirato il termine per provvedere.
Il Collegio rivisita il precedente orientamento della Sezione e aderisce al diverso indirizzo secondo cui va applicato l’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 10/2004, che fissa al 31 dicembre 2025 la definizione delle domande di sanatoria ancora pendenti. La mancata scadenza del termine rende il rimedio non esperibile.
Il Tribunale esclude la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta. Il vincolo paesaggistico insiste sul territorio comunale è qualificato come inedificabilità relativa, subordinando gli interventi all’assenso dell’autorità preposta. Analogamente, la misura di salvaguardia di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 17/1982 non inibiva in toto l’edificazione, ma prescriveva limiti ordinari di edificabilità.
Il termine prorogato, risultante da proroghe legislative succedutesi nel tempo, ha carattere propulsivo finale: la sua decorrenza rende ingiustificata la prolungata inerzia amministrativa, ma non anticipa l’esperibilità del rimedio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese e contributo unificato a carico del condominio ricorrente.
Nota della Redazione
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