Ottemperanza a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e definitiva esecutività sopravvenuta (TAR Sicilia n. 314 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ., che sia divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. nel corso del giudizio di ottemperanza, è omologabile a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, primo comma, lett. a), cod. proc. amm., e può quindi fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 deve essere verificato con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo, restando irrilevante che questa abbia avuto a oggetto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Non è necessaria la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato quando supplisca la sopravvenuta dichiarazione di definitiva esecutività. La nomina del commissario ad acta e la previsione degli interessi rendono manifestamente iniqua la condanna richiesta ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo emesso e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Siracusa, il Comune di Noto è stato condannato a pagare all’associazione ricorrente la somma dovuta per i servizi di assistenza domiciliare e in ambito scolastico relativi agli anni 2023 e 2024, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione. Ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, l’associazione ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la richiesta ottemperanza riguardava un decreto ingiuntivo solo provvisoriamente esecutivo e non già definitivamente esecutivo, e che il termine dilatorio non era decorso perché la notificazione effettuata aveva a oggetto un titolo non ancora esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione di inammissibilità. Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ha ritenuto possibile un recupero dell’efficacia dell’azione, subordinandolo alla sopravvenienza del decreto di definitiva esecutività in data anteriore a una nuova camera di consiglio, fissata al 29 gennaio 2026. Il decreto di definitiva esecutività è sopravvenuto con deposito del 19 dicembre 2025.
Su tale base il giudice ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo, possa essere omologato a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, primo comma, lett. a), cod. proc. amm., e dare così regolarmente avvio al giudizio di ottemperanza.
Quanto al secondo profilo, il Collegio ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 24 febbraio 2025, essendo il ricorso notificato oltre sette mesi dopo. Il fatto che la notificazione del titolo avesse a oggetto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è stato considerato ostativo.
Il Collegio ha escluso che sia necessaria la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato, altrimenti indefettibile per l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, poiché a ciò supplisce la sopravvenuta dichiarazione di definitiva esecutività. Nel merito ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Comune di corrispondere le somme, gli interessi e le spese, entro 90 giorni, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza e termine ulteriore di 60 giorni.
Ha infine rigettato la domanda di misure ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola manifestamente iniqua: la nomina del commissario garantisce l’esecuzione in forma specifica e la previsione degli interessi assicura la conservazione del valore reale del credito. Le spese processuali sono state compensate.
Nota della Redazione
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