Sospensione condizionale richiesta con le conclusioni d’appello impone motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 4775 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento. Tale onere sussiste anche quando la richiesta sia stata formulata con le conclusioni scritte e non con i motivi di appello, poiché essa costituisce comunque sollecitazione dei poteri ufficiosi del collegio, che ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen. può riconoscere il beneficio d’ufficio. L’imputato, invece, non può dolersi in cassazione della mancata concessione qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 aprile 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato la responsabilità di quattro imputati per i reati di occupazione di un alloggio popolare di proprietà dell’IACP e di violazione di sigilli, imposti con sequestro amministrativo operato dalla Polizia.
Avverso quella sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con atto unico, deducendo due motivi: l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale, richiesta con conclusioni scritte depositate nel giudizio di appello, e la violazione delle regole sul bilanciamento tra circostanze di segno opposto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo, comune a tre ricorrenti, e annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sull’opportunità di concedere il beneficio. Il riconoscimento della sospensione condizionale era stato invocato dagli appellanti in sede di conclusioni: la richiesta, pur formulata con le conclusioni scritte e non con i motivi di appello, integra una sollecitazione dei poteri d’ufficio del collegio.
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 22533 del 25.10.2018, secondo cui, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicare il beneficio in presenza delle condizioni che lo consentono, l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione se non ne ha fatto richiesta nel merito. Nel caso concreto la sentenza d’appello non argomenta in alcun modo sull’eventuale diniego.
Il certificato penale in atti dimostra che i tre ricorrenti sono incensurati e quindi, in astratto, nelle condizioni per usufruire del beneficio. Da qui l’annullamento sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che valuterà in concreto i presupposti della concessione.
Quanto al quarto imputato, la Corte rileva che egli non può usufruire del beneficio: ha tre precedenti penali, ha già ottenuto la sospensione condizionale con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28.5.2009, divenuta irrevocabile il 22.9.2009, e dopo tale pronuncia ha riportato altre condanne. Il suo motivo è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
La seconda censura è dichiarata inammissibile perché non sostenuta da adeguato interesse. L’errore del Tribunale, che ha omesso il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. e le attenuanti generiche, si è rivelato vantaggioso per gli imputati: la pena applicata è inferiore a quella che deriverebbe dalla corretta applicazione del bilanciamento. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, incorrendo nel vizio di genericità.
Nota della Redazione
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