Assenza di consenso informato e finalismo terapeutico escludono il dolo di lesioni (Cass. pen. Sez. 5 n. 17294 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività medico-chirurgica, ancorché priva del valido consenso informato del paziente, non integra il reato di lesioni personali volontarie quando sia sorretta da finalismo terapeutico, ossia da una ragionevole indicazione di cura, dovendosi escludere in tal caso sia l’elemento oggettivo (la malattia) sia l’elemento soggettivo (il dolo) del reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. La mancata acquisizione del consenso non costituisce elemento per affermare la responsabilità del medico a titolo di dolo, potendo al più rilevare sul piano della colpa. Il reato doloso è configurabile solo in presenza di una condotta consapevolmente estranea alle finalità diagnostiche o di cura, posta in essere per fini diversi dalla tutela della salute (sperimentali, di lucro, dimostrativi). In tema di falso, difetta il presupposto del reato di cui all’art. 479 cod. pen. qualora l’attestazione presenti una discrasia solo formale tra codice e descrizione dell’intervento, indicando quest’ultima l’operazione realmente effettuata.

Il Fatto

Un medico, direttore di una struttura ospedaliera pubblica, era stato ritenuto responsabile di lesioni personali volontarie aggravate per aver sottoposto due pazienti a un intervento di dacriocistectomia (DCT) diverso da quello per cui avevano prestato il consenso (DCR), nonché di falso ideologico per aver attestato nei referti e nelle schede di dimissione l’esecuzione di interventi non corrispondenti a quelli praticati.

La Corte d’appello aveva confermato il giudizio di responsabilità, valorizzando la non linearità dei consensi e la desuetudine dell’intervento; aveva invece dichiarato il reato di falso estinto per prescrizione per alcune posizioni e assolto per altre. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 2437 del 2008, secondo cui l’attività sanitaria compiuta nel rispetto delle leges artis è intrinsecamente lecita. Il finalismo terapeutico, ossia l’agire per risolvere una patologia, è concettualmente incompatibile con la volontà di cagionare una lesione: l’assenza di consenso non fonda pertanto la responsabilità a titolo di dolo, essendo la relativa attività sindacabile solo sul piano della colpa, in caso di errore ascrivibile a negligenza, imprudenza o imperizia.

Applicando tali coordinate alla fattispecie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva attribuito un ruolo centrale alla «non linearità dei consensi», senza confrontarsi con la prospettazione difensiva che escludeva finalità lucrative, essendo gli interventi eseguiti in struttura pubblica con rimborso indifferenziato. I giudici di merito avevano inoltre omesso di verificare se, in assenza di linee guida ministeriali e a fronte di una letteratura medica non concorde, l’intervento di DCT fosse stato scelto per una ragionevole indicazione terapeutica ovvero per scopi estranei alla cura, nonché di accertare se la condotta avesse cagionato una malattia intesa come processo patologico con compromissione dell’assetto funzionale dell’organismo, non essendo sufficienti mere alterazioni anatomiche o la permanenza di un sintomo preesistente (l’epifora).

In relazione al capo b), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, ritenendo che la motivazione sul reato di falso fosse apparente. Le schede di dimissione, pur riportando il codice dell’intervento DCR, descrivevano espressamente la dacriocistectomia, cioè l’operazione realmente effettuata: difettava pertanto il presupposto della falsa attestazione, non ravvisandosi alcuna discrasia sull’intervento praticato.

La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio per i reati di falso (capo b) perché il fatto non sussiste, e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per i reati di lesioni (capo a), affinché il nuovo giudizio verifichi, alla luce dei principi enunciati, se nella condotta del medico siano ravvisabili profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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