Ricorso “spillato” e processo civile: inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 2551 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolve in un mero “assemblaggio” di atti e documenti processuali, realizzato tramite taglia-incolla, è inammissibile per violazione dell’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., poiché non consente al giudice di legittimità di individuare con chiarezza le censure proposte e demanda alla Corte il compito di dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente. La violazione dei limiti dimensionali di cui all’art. 3 del d.m. n. 110/2023 non determina di per sé l’inammissibilità, ma costituisce un elemento di cui tenere conto nel valutare la conformità del ricorso al principio di specificità dei motivi. Il ricorrente ha l’onere di esporre compiutamente le ragioni della decisione impugnata e di illustrare la rapportabilità ad essa delle proprie censure, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva cinque motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda volta a far dichiarare la nullità della pattuizione di interessi usurari in un contratto di mutuo stipulato con un istituto di credito, con conseguente condanna alla restituzione della somma versata. La banca resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della sua “fattura”. Il Collegio ha evidenziato come il ricorso, prolungandosi per 76 pagine, violasse i limiti dimensionali previsti dall’art. 3 del d.m. n. 110/2023 e, soprattutto, si risolvesse in un’operazione di taglia-incolla di atti, memorie, consulenze tecniche e sentenze delle fasi precedenti del giudizio.
Tale modalità di redazione, definita ricorso “spillato”, è stata ritenuta inammissibile in quanto assegna al giudice di legittimità il compito di «dare forma e contenuto giuridici» alle lagnanze del ricorrente, sovvertendo i ruoli delle parti processuali. La Corte ha richiamato i precedenti di legittimità che già in passato hanno sanzionato tale prassi, quali Cass. n. 26277/2013 e Cass. S.U. n. 5698/2012, nonché più recentemente Cass. 7381/2025.
La Corte ha altresì rilevato che la pletoricità del ricorso si combinava con la sua insufficienza espositiva: la ricorrente aveva trascritto pagine ritenute a sé favorevoli, omettendo però di descrivere passaggi essenziali della vicenda processuale, come le ragioni della decisione di primo grado, indispensabili per comprendere il senso dei motivi d’appello e la decisione impugnata.
Quanto alla memoria depositata dalla ricorrente, il Collegio ha precisato di dissentire dall’affermazione, priva di base normativa, di Cass. n. 8303 del 2024, secondo cui le ragioni di opposizione alla proposta di definizione accelerata non potrebbero essere collocate nell’istanza di fissazione dell’udienza. Nel merito, la ricorrente ha comunque sostenuto, contro l’evidenza, che il ricorso non fosse “assemblato” e fosse comprensibile, non avendo illustrato i motivi d’appello in relazione alla sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
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