Misure di prevenzione, attualità della pericolosità e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 32089 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione la verifica dell’attualità della pericolosità sociale deve essere svolta con riferimento alla data del decreto applicativo della misura, non a quella della decisione del giudice dell’impugnazione. Laddove sussistano elementi sintomatici di appartenenza a un sodalizio criminale è consentito ricorrere alla presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, purché essa sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto del caso concreto e non posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, secondo gli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, soltanto per violazione di legge: è scrutinabile la sola motivazione mancante o apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, non la sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà esaminati o assorbiti dal giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con decreto del 20 gennaio 2025, ha confermato nei confronti del proposto l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per tre anni. I giudici di merito hanno ricondotto il proposto alle categorie criminologiche dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendolo indiziato di appartenere a un’associazione finalizzata al narcotraffico, reato richiamato dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

La pericolosità è stata desunta dalla condanna per partecipazione al sodalizio diretto da un congiunto, contestato fino al 2014, e dalla ritenuta protrazione dell’attività illecita in epoca successiva, ricavata dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di un coimputato. Valorizzato anche il rinvenimento, in sede di esecuzione di ordinanza custodiale, di sostanza stupefacente e di una somma di denaro contante non giustificata. Il proposto ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava l’assenza di motivazione sull’attualità della pericolosità e l’abnorme distanza temporale tra trattazione del gravame, deliberazione e deposito della motivazione. La Corte ricorda il principio per cui, in presenza di elementi sintomatici di partecipazione al sodalizio, è possibile applicare la presunzione semplice di stabilità del vincolo, purché verificata sugli elementi del caso concreto (Sez. VI n. 20577 del 2020) e non fondata sulla sola condotta precedente alla condanna (Sez. II n. 8541 del 2020).

Nel caso concreto la Corte di appello non si è fermata alla risalente condanna, ma ha attualizzato la valutazione alla stregua di ulteriori condotte penalmente rilevanti, facendo correttamente ricorso alla presunzione di permanente appartenenza e verificandone la validità secondo il principio delle Sezioni Unite n. 111 del 2017. Quanto alla tempistica, il Collegio osserva che la verifica dell’attualità della pericolosità va compiuta con riferimento alla data del decreto applicativo della misura.

Il secondo motivo è dichiarato non consentito. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, secondo gli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011; il sindacato di legittimità incontra il proprio confine nella motivazione inesistente o apparente ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Sono richiamate le Sezioni Unite n. 33451 del 2014 e Sez. I n. 6636 del 2016. Non è proponibile come vizio di motivazione apparente la dedotta sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione o assorbiti.

Il terzo motivo è inammissibile. La conoscenza da parte della Corte territoriale del fatto sopravvenuto asseritamente decisivo è ritenuta meramente congetturale. In ogni caso la censura non investe la decisione sull’applicazione della misura, ma la sua esecuzione, collocandosi fuori dal perimetro del ricorso in materia.

All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, in rapporto alle questioni dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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