Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura degli elementi di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 27861 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che investe la valutazione degli elementi di prova è articolato esclusivamente in fatto e, come tale, inammissibile, restando estranea ai poteri della Corte di Cassazione la rilettura del materiale probatorio o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il giudice di legittimità non sindaca l’apprezzamento compiuto dai giudici di merito quando questo sia rispettoso dei canoni di logica e dei principi che governano l’apprezzamento delle prove. Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la precedente condotta delittuosa dell’imputato contrasta con il requisito della non abitualità richiesto dall’art. 131-bis cod. pen. Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da motivazione non sindacabile quando il giudizio prognostico negativo si fonda sulla pregressa commissione di un fatto criminoso analogo.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado e, in appello, la Corte di appello di Trento ha confermato la responsabilità per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità.

Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena, lamentando carenze motivazionali sui relativi presupposti. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII procede a una verifica preliminare di ammissibilità dei motivi, prima ancora di esaminarne il merito. Sul primo motivo osserva che la censura investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, profilo che appartiene al giudizio di merito e resta fuori dai limiti del giudizio di legittimità.

Il giudice di legittimità ribadisce che non rientra nei propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Il controllo resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.

Nel caso concreto la Corte rileva che entrambe le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni dell’affermazione di responsabilità, con una valutazione degli elementi probatori rispettosa dei canoni di logica e dei principi che governano l’apprezzamento delle prove. La censura è quindi inammissibile.

Quanto al secondo motivo, il diniego della particolare tenuità del fatto è giudicato manifestamente infondato. La Corte di appello ha applicato correttamente l’art. 131-bis cod. pen., escludendo la ricorrenza della causa di non punibilità per l’assenza degli elementi qualificanti. I giudici di merito hanno valorizzato la precedente condotta delittuosa, che contrasta con il requisito della non abitualità espressamente richiesto dalla norma: si tratta di apprezzamenti di fatto non contraddittori né manifestamente illogici, e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale, è parimenti manifestamente infondato. La Corte di merito ha fondato l’esito negativo del giudizio prognostico sulla pregressa commissione di un fatto criminoso analogo a quello oggetto di giudizio; l’argomentazione è sintetica ma esente da vizi logici e giuridici, e dunque sottratta al sindacato di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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