Ricorso straordinario per errore di fatto: no all’omesso esame apparente (Cass. pen. Sez. III n. 8856 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, idoneo a incidere sul processo formativo della volontà. L’omesso esame di un motivo di ricorso non integra errore di fatto rilevante quando la censura risulti implicitamente disattesa, perché incompatibile con l’impianto della motivazione, o assorbita dall’esame di altro motivo; in tali ipotesi è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era decisiva. Non è configurabile errore di fatto, ma errore di giudizio, quando la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva. Il quarto motivo, che investe la valutazione delle prove e l’affermazione di responsabilità, esula dal perimetro del rimedio.

Il Fatto

Tre ricorrenti propongono separati ricorsi straordinari, di identico contenuto, avverso la sentenza con cui la Quarta sezione della Corte di cassazione aveva rigettato i ricorsi principali. La vicenda riguarda condanne per concorso nel reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con aggravanti della ingente quantità e del numero delle persone, per acquisto di partite di stupefacente.

I ricorrenti deducono quattro motivi comuni, tutti incentrati sull’errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.: la Corte avrebbe travisato il contenuto dei motivi, omettendo di rispondere su profili quali l’applicazione dei princìpi europei in tema di prova atipica, la legittimità delle videoriprese e della geolocalizzazione elettronica, l’autorizzazione all’apposizione di microspie e l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un profilo di inammissibilità per genericità. I ricorsi, di identico contenuto e privi di numerazione delle pagine, mancano di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità — richiamata con Sez. 2 n. 7801 del 2013, Sez. 5 n. 32143 del 2013, Sez. 6 n. 10539 del 2017 e altre — è costante nel ritenere inammissibile un’esposizione prolissa e caotica, che renda arduo il controllo di legittimità e violi l’onere di specificazione di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Tali princìpi valgono anche per il ricorso straordinario.

Nel merito, il Collegio perimetra il vizio deducibile. L’errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, influente sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa, ovvero nella mancata risposta ai motivi.

Richiamando le Sezioni Unite n. 16103 del 2002 (Basile) e n. 16104 del 2002 (De Lorenzo), la Corte ricorda che l’omesso esame di un motivo non dà luogo a errore di fatto quando la censura debba considerarsi implicitamente disattesa, perché incompatibile con la struttura della motivazione, o assorbita dall’esame di altro motivo. È onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era decisiva, così che l’omissione sia conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6 n. 16287 del 2015). Non è configurabile errore di fatto, ma errore di giudizio, quando la decisione abbia comunque contenuto valutativo (Sez. Un. n. 18651 del 2015, Moroni; Sez. Un. n. 37505 del 2011, Corsini).

Applicando tali coordinate, la Corte esclude le denunciate sviste. La sentenza impugnata ha compreso e disatteso la doglianza con motivazione ampia; ha risposto alle censure sulle intercettazioni; ha escluso la violazione dell’art. 335 cod. proc. pen. Il quarto motivo, che rimette in discussione l’acquisizione e la valutazione del materiale probatorio e l’affermazione di responsabilità, esula dal perimetro dell’errore di fatto, che non può mai riguardare la valutazione delle prove, pena l’apertura di un nuovo grado di giudizio non esperibile con il rimedio straordinario.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e, in applicazione dei criteri della Corte cost. n. 186 del 2000, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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