Rinuncia al ricorso e carenza sopravvenuta di interesse: nessuna condanna alle spese (Cass. pen. Sez. III n. 8857 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, perché il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. La rinuncia al ricorso, validamente formalizzata con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, determina l’inammissibilità dell’impugnazione; la relativa declaratoria, quando dipende da causa non imputabile alla parte, non produce conseguenze sfavorevoli sul piano delle spese e della sanzione pecuniaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, aveva respinto l’istanza di riesame proposta da un terzo estraneo al reato avverso il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di una quota pari al 9,4% delle quote sociali di una società, in relazione al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. contestato al legale rappresentante della compagine.

Avverso l’ordinanza il difensore della ricorrente, terza estranea al reato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321, 322 e 324 cod. proc. pen., lamentando che il provvedimento impugnato avrebbe negato al terzo la possibilità di contestare i presupposti della misura e non avrebbe motivato sull’attualità e proporzionalità del vincolo cautelare, avendo colpito l’intera azienda. Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore procuratore speciale, motivata dall’avvenuto dissequestro dei beni.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per rinuncia. Il Collegio rileva che la rinuncia è stata validamente formalizzata con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/03/2016, Celso.

Il punto centrale attiene alle conseguenze della declaratoria. La Corte esclude che all’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegua la condanna al pagamento delle spese processuali o della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio aderisce all’indirizzo di Sez. 3 n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, secondo cui l’inammissibilità derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, non configura un’ipotesi di soccombenza: il venir meno dell’interesse alla decisione non è riconducibile a una condotta processuale censurabile.

Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alle Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, che individuano la nozione di carenza d’interesse sopraggiunta nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, venuto meno per la mutata situazione di fatto o di diritto, che abbia assorbito la finalità perseguita dall’impugnante, ovvero perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione o abbia perso rilevanza per il superamento del punto controverso.

Ne discende, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in tali ipotesi l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente. La decisione si fonda, sul piano processuale, sull’art. 616 cod. proc. pen., che disciplina la condanna alle spese e alla sanzione in caso di inammissibilità o rigetto: la Corte ne esclude l’applicazione proprio perché difetta la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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