Detenzione di stupefacenti oltre dose drogante offende il bene giuridico (Cass. pen. Sez. VI n. 28774 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa — foglie, inflorescenze, olio e resina — integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. La percentuale di principio attivo riferita al peso della singola unità del campione non è idonea, da sola, a incrinare il quadro indiziario: quel dato esprime un valore che va valutato congiuntamente al quantitativo di principio attivo puro ricavabile dal campione. Ove la contestazione riguardi la detenzione a fini di cessione di una quantità corrispondente a un numero rilevante di dosi medie droganti, il difetto di offensività non è prospettabile; diversamente sarebbe se fosse contestata la cessione di una parte della sostanza, poiché in tal caso potrebbe porsi il problema dell’efficacia drogante della quantità effettivamente ceduta.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, decidendo sull’appello, ha respinto l’impugnazione proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento delle risultanze degli accertamenti tecnici sulla sostanza in sequestro.

Secondo la difesa, il Tribunale ha considerato il peso in grammi di principio attivo puro contenuto nei reperti senza rapportarlo al peso complessivo, così omettendo di calcolare la percentuale effettivamente presente. Poiché tale percentuale risulterebbe minima, la sostanza sarebbe priva di attitudine drogante e la condotta non integrerebbe il reato per difetto di offensività. Si censura, inoltre, la valorizzazione di elementi non connessi all’ipotizzata attività di detenzione a fini di cessione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili. Il percorso argomentativo muove dal principio già affermato dal tribunale del riesame e richiamato nella decisione: la commercializzazione dei derivati della cannabis integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche quando il contenuto di THC sia inferiore ai valori di legge, salvo che i derivati siano concretamente privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, che ha enunciato tale regola. Su questa base, il Collegio rileva che gli accertamenti hanno riscontrato la presenza di principio attivo non inferiore allo 0,5% e che la quantità complessiva di principio attivo puro consente di ricavare 89 dosi medie droganti.

Il ricorrente non chiarisce in quale misura il dato relativo al peso medio delle singole unità costituenti il campione sarebbe idoneo a incrinare il quadro indiziario. Tale valore, osserva la Corte, esprime un dato percentuale che deve essere valutato congiuntamente a quello concernente il quantitativo di principio attivo puro ricavabile da ciascun campione.

Il passaggio decisivo riguarda l’oggetto della contestazione. Quel che rileva è che la contestazione attiene alla detenzione a fini di cessione di una quantità corrispondente a 89 dosi. Il Collegio chiarisce che altro sarebbe se fosse contestata la cessione di una parte della sostanza, poiché in tal caso potrebbe porsi la questione dell’efficacia drogante della quantità ceduta.

Quanto ai 60,2 grammi di marijuana rinvenuti presso l’abitazione, la Corte esclude che il riferimento sia stato valorizzato per sottrarre la sostanza agli accertamenti tecnici. Esso è stato richiamato quale ulteriore elemento sintomatico della non occasionalità dell’attività di spaccio e della destinazione allo spaccio a terzi, conclusione corroborata dal rinvenimento di materiale per la pesatura e il confezionamento. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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