Retrodatazione iscrizione: rileva la conoscenza della notizia di reato (Cass. pen. Sez. III n. 35663 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della tempestività dell’iscrizione non rileva l’attività di approfondimento della polizia giudiziaria, ma il momento in cui la notizia di reato è resa nota all’organo inquirente. L’istanza di retrodatazione ex art. 335 quater cod. proc. pen. deve essere proposta nel termine decorrente dal momento in cui l’indagato ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo dell’iscrizione. Tale facoltà sussiste già quando l’indagato, a seguito di sequestro e di avvenuta conoscenza del procedimento a proprio carico, abbia avuto possibilità di esercitarla in tutte le forme ritenute utili. La mancata specifica contestazione dell’assunto del giudice circa la disponibilità del fascicolo integra inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il tribunale di Verona, con ordinanza del 7.4.2025, rigettava, dichiarandola inammissibile per tardività, la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., avanzata da due indagati. Il giudice ribadiva la decisione anche rispetto alla successiva istanza integrativa proposta ex art. 335 quater cod. proc. pen.
Avverso tali provvedimenti gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo due motivi tra loro omogenei: la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul rilievo che in sede di riesame, proposto nel luglio 2024 avverso un sequestro probatorio, non erano disponibili atti idonei ad accertare con sicurezza la data di iscrizione, e la lesione dei diritti difensivi per comunicazione tardiva dell’elemento comprovante il ritardo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. Il collegio condivide il rilievo del pubblico ministero, recepito dal tribunale, secondo cui non rileva, ai fini della determinazione della tempestiva iscrizione, l’attività di approfondimento di polizia giudiziaria, ma il momento in cui la notizia di reato è resa nota all’organo inquirente.
Nel caso di specie la notizia di reato, trasmessa a mezzo portale in data 8.5.2024, fu ricevuta solo il 28.5.2024, data di effettiva iscrizione risultante dall’apposito registro. La Corte valorizza tale dato temporale come criterio per la verifica della tempestività.
Quanto all’assunto del giudice procedente, secondo cui l’intero fascicolo, recante la data di iscrizione, era stato messo a disposizione in occasione del riesame avverso il sequestro probatorio e di quello avverso il successivo sequestro preventivo, la difesa non oppone alcuna specifica contestazione né allegazione volta a smentirlo, al di fuori della mera affermazione di avere avuto conoscenza della iscrizione solo con accesso, nel marzo del 2025, al Registro Generale.
Rispetto alla seconda ordinanza impugnata, di risposta all’istanza integrativa, la Corte ritiene pienamente condivisibile il rilievo del tribunale: ai sensi dell’art. 335 quater cod. proc. pen. ciò che rileva ai fini della tempestività dell’istanza di retrodatazione è il momento in cui l’interessato abbia avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo dell’iscrizione. Tale facoltà emerge dal momento in cui gli indagati, a seguito del sequestro probatorio e dell’avvenuta conoscenza del procedimento a loro carico, hanno avuto possibilità di esercitarla in tutte le forme ritenute utili.
La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragione per ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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