Ottemperanza per la Carta del docente e diniego dell’astreinte per ragioni ostative (TAR Sardegna n. 399 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza di condanna al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la sua natura di incentivo eventuale e non di mezzo di sostentamento, e l’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022, per un importo di € 500,00.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, senza che quest’ultima provvedesse ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, nonché l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata la domanda. Risultava, infatti, che la sentenza del giudice del lavoro fosse stata notificata al Ministero e fosse passata in giudicato, e che il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo fosse inutilmente decorso. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della sentenza, nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione dell’astreinte nei confronti del debitore pubblico.
Nella specie, il Collegio ha ravvisato tali ragioni nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti (Uffici territoriali, SO.GE.I. e CONSAP) e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo eventuale e non mezzo di sostentamento del lavoratore, è stata ritenuta circostanza idonea a ridurre i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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