Costituzione ricorrente senza difensore inammissibile dopo trasposizione ricorso straordinario (TAR Veneto n. 184 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il patrocinio obbligatorio di un avvocato costituisce regola generale e inderogabile, posta a presidio dell’effettività del diritto di difesa e dell’eguaglianza delle parti. Le ipotesi di difesa personale sono tassativamente elencate dall’art. 23 cod. proc. amm. e, in quanto eccezionali, non ammettono interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che, in caso di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato e di trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale, l’atto di costituzione del ricorrente persona fisica privo di ius postulandi è inammissibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni preliminari. La trasposizione determina la definitiva devoluzione della controversia al giudice amministrativo, sicché non è configurabile la restituzione del fascicolo alla sede straordinaria ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971 quando l’inammissibilità sia imputabile alla condotta processuale della parte.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Capo dello Stato il diniego con cui l’Azienda ULSS resistente aveva respinto la sua istanza di rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie eseguite presso una struttura ospedaliera svizzera negli anni 2021 e 2022.
L’Amministrazione ha proposto opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. Il ricorrente si è costituito innanzi al TAR senza il ministero di un difensore, insistendo per la prosecuzione in sede straordinaria e, in subordine, prospettando una questione di legittimità costituzionale delle norme sulla trasposizione. L’Azienda ha eccepito, tra l’altro, il difetto dello ius postulandi. Il ricorrente ha poi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio e la restituzione del fascicolo al Ministero competente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’istanza di estinzione, che non può trovare accoglimento perché l’eccezione di inammissibilità dell’atto di costituzione per difetto dello ius postulandi, oltre che sollevata dall’Amministrazione, è rilevabile d’ufficio. Il suo accertamento preclude l’esame di ogni ulteriore domanda.
Il Collegio richiama l’art. 22, comma 1, cod. proc. amm., che impone nei giudizi davanti ai TAR il patrocinio di un avvocato, salvo quanto previsto dall’art. 23 cod. proc. amm.. Le ipotesi di difesa personale — in materia di accesso, elettorale e di circolazione dei cittadini dell’Unione — hanno carattere eccezionale e non tollerano estensione analogica. Il giudice delle leggi ha più volte riconosciuto la discrezionalità del legislatore in materia, sicché la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è manifestamente infondata.
Nel caso concreto la controversia non attiene ad alcuna delle materie che consentono la difesa personale. La pretesa riguarda esclusivamente la legittimità del diniego di rimborso di spese sanitarie sostenute all’estero e non incide in modo diretto e immediato sulla libertà di circolazione, tanto più che le prestazioni sono state eseguite in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
Il Tribunale esclude quindi la restituzione del fascicolo. L’opposizione ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 determina la definitiva devoluzione della controversia al giudice amministrativo, senza possibilità di regressione alla sede straordinaria. La norma dell’art. 10, comma 2, che consente la rimessione degli atti al Ministero, opera solo quando l’originario ricorso non sia ammissibile come ricorso giurisdizionale ma possa essere deciso in sede straordinaria: presupposto qui assente, poiché l’inammissibilità riguarda l’atto di costituzione e non il ricorso originario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni preliminari e condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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