I silos non sono volumi tecnici e richiedono il permesso di costruire (TAR Veneto n. 192 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I silos, ove presentino rilevante ingombro volumetrico, autonoma conformazione strutturale e funzione indipendente, non sono qualificabili come volumi tecnici né come impianti tecnologici, e sono pertanto assoggettati a permesso di costruire. La disposizione delle norme tecniche operative che esclude i silos dal computo della superficie coperta, in quanto derogatoria, va interpretata restrittivamente e non consente di qualificare come impianto tecnologico ogni silos a prescindere dalle dimensioni, dall’ingombro e dall’autonomia funzionale. Il diniego di titolo edilizio fondato su tale qualificazione è legittimo e non apre alla tutela risarcitoria. La domanda di ripetizione del contributo straordinario versato in relazione a un accordo pubblico-privato non formalizzato è soggetta al principio dispositivo puro, con onere probatorio a carico del privato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Comune di San Martino di Lupari, classificato parte in zona “B” e parte in zona agricola “E”, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la richiesta di permesso di costruire per l’ampliamento del Molino ad uso silos grano, domandando altresì il risarcimento del danno.
La ricorrente ha riferito che nel 2014, nell’ambito di un procedimento SUAP in deroga al Piano regolatore, aveva formulato una proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6, L.R. n. 11/2004, impegnandosi a corrispondere un contributo straordinario in cambio della riclassificazione di un’area in zona “D”. Il procedimento si era concluso con il rilascio del permesso di costruire e con il pagamento del contributo. Nel 2022, avendo accesso a un contributo regionale a fondo perduto, la società ha chiesto un nuovo titolo per un impianto tecnologico, ritenuto compatibile anche con la disciplina di zona, riservandosi di verificare l’inerzia del Comune. Il diniego ha qualificato l’opera come nuova costruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha prescisso dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione, rigettando il ricorso nel merito. Con il primo motivo, la ricorrente sosteneva la compatibilità dell’opera con l’art. 5 delle N.T.O. del Piano degli interventi, che esclude i silos dal computo della superficie coperta, qualificandoli come meri volumi tecnici realizzabili anche in zona agricola.
La tesi è stata respinta su duplice rilievo. Anzitutto, il progetto non consiste nel solo silos, ma comprende più strutture imponenti: vani scala e di accesso, zona di scarico con fossa interrata, per una superficie coperta di circa 700 mq e un’altezza di 37 metri dal piano campagna. In secondo luogo, non può condividersi l’assunto secondo cui i silos, a prescindere dalle dimensioni e dalla collocazione, vadano qualificati come volume tecnico. Il Collegio richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. II, n. 6018 del 10 luglio 2025, che ha precisato come i silos siano assoggettati a permesso di costruire e non siano qualificabili come volumi tecnici.
Tale orientamento poggia sulla definizione restrittiva di volume tecnico: strutture insuscettibili di autonoma funzione se non quella di contenere impianti tecnologici, secondo la nozione dell’intesa del 20.10.2016 per il regolamento edilizio-tipo, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, d.P.R. n. 380/2001. I silos, pur avendo nesso funzionale con l’attività agricola, comportano un ingombro volumetrico rilevante, con propria individualità fisica e conformazione strutturale, e sono dotati di autonomo valore di mercato (Cons. Stato, Sez. II, n. 1889 del 16 aprile 2014). Richiamata anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 4358 del 7 luglio 2020, secondo cui dal permesso di costruire sono escluse solo le opere prive di autonoma funzionalità, non i locali di ingombro rilevante.
Il Collegio ha condiviso il rilievo del Comune secondo cui la disposizione sui silos non intende qualificare come impianti tecnologici tutti i silos, ma solo quelli che integrino i presupposti della disposizione, e che le norme derogatorie in materia di altezze e superficie coperta vanno interpretate restrittivamente. Rigettato il primo motivo, è stata respinta anche la domanda risarcitoria che su di esso si fondava. Anche il secondo motivo è infondato: nemmeno in zona “D” l’opera sarebbe stata consentita, difettando i requisiti degli artt. 23 e 24 delle N.T.O. e mancando prova delle esigenze produttive e del bando regionale. Il terzo motivo, di rideterminazione del contributo straordinario, è stato respinto per carenza di prova, trattandosi di rapporto obbligatorio paritetico soggetto al principio dispositivo puro (Ad. plen. n. 12 del 30 agosto 2018).
Nota della Redazione
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