Esecuzione del giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3157 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accolto quando risultino prodotti la copia asseverata del titolo e l’attestazione del suo passaggio in giudicato, unitamente alla prova della notifica nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertati l’an e il quantum del credito, il giudice ordina all’Amministrazione di ottemperare e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando il titolo già preveda interessi legali dal dovuto al saldo, il cui tasso è satisfattivo del ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.500,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Il ricorrente deduce l’inottemperanza e chiede la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile, senza deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali del giudizio di ottemperanza. È prodotta la copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato; è provata la notifica del titolo esecutivo, nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La notifica è avvenuta il 16 maggio 2025, a fronte di un titolo depositato il 10 settembre 2024.
Nel merito, il ricorrente dichiara che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito restano pertanto incontestati.
Il Tribunale ordina quindi al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, e trasmette poi alla Sezione una relazione sulle incombenze svolte; l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La sentenza da ottemperare ha già stabilito il pagamento di interessi legali, il cui tasso è ampiamente satisfattivo anche per l’eventuale ulteriore ritardo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 800,00, oltre accessori, tenuto conto dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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