Oblazione facoltativa e gravità del fatto valutabile sui precedenti penali (Cass. pen. Sez. III n. 22989 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’oblazione disciplinata dall’art. 162-bis cod. pen., applicabile alle contravvenzioni punibili in via alternativa con l’arresto o con l’ammenda, non costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, ma è subordinata al potere discrezionale del giudice. Questi, oltre a verificare le condizioni formali e l’assenza degli elementi ostativi, può ammettere o respingere la domanda valutando la gravità del fatto, da correlare ai criteri dell’art. 133 cod. pen., nei suoi profili oggettivi e soggettivi, compresa la capacità a delinquere. Il diniego, se congruamente e non illogicamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche implicitamente, attraverso la determinazione della pena operata alla stregua dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Prato ha condannato l’imputato alla pena di € 300,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 e 720 cod. pen., per aver preso parte, in concorso con altri, a giuochi d’azzardo all’interno di un circolo ricreativo, dove erano presenti tavoli da giuoco, tessere con simboli del gioco del Mahjong, dadi, bacchette e carte da poker, con vincite conseguibili a prescindere dall’abilità dei partecipanti. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata ammissione all’oblazione, il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra le due forme di oblazione. Mentre quella regolata dall’art. 162 cod. pen. costituisce un diritto soggettivo dell’imputato e vincola il giudice alla sola verifica delle condizioni formali, l’oblazione dell’art. 162-bis cod. pen. — applicabile nel caso di specie, trattandosi di contravvenzione punibile in via alternativa con l’arresto o con l’ammenda — è rimessa al potere discrezionale del giudice.
Il giudice, oltre a verificare le condizioni formali e l’inesistenza degli elementi ostativi, può ammettere o respingere la domanda in considerazione della ritenuta gravità del fatto. La valutazione espressa nell’ordinanza di reiezione è insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento di stretto merito, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
L’apprezzamento della gravità del fatto, menzionato dall’art. 162-bis, comma 4, cod. pen., va correlato ai criteri dell’art. 133, commi 1 e 2, cod. pen. La norma, introdotta dalla legge n. 689 del 1981, opera come disposizione “di chiusura” che si aggiunge alle esclusioni legali dell’oblazione nei casi di recidivi, contravventori abituali e professionali, nonché quando permangono conseguenze dannose o pericolose eliminabili. Il giudice può dunque escludere l’oblazione anche in casi diversi da quelli normativamente disciplinati, ma ugualmente gravi per entità o pericolosità della condotta, elemento psicologico o pericolosità sociale del reo.
Nel caso concreto il Tribunale ha confermato il diniego fondato sulla capacità a delinquere, desunta dalle precedenti condanne. La Corte ritiene corretta l’esclusione dell’oblazione per la gravità del fatto valutata ai sensi dell’art. 133, comma 2, cod. pen., con motivazione non censurabile.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, il giudice ha determinato la pena in misura leggermente superiore al minimo edittale, esprimendo così implicitamente un giudizio di gravità e di non particolare tenuità dell’offesa. La motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione che consideri gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza.
Il terzo motivo è manifestamente infondato: la sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di valutazione e in ragione dei precedenti penali. In tema di attenuanti generiche il giudizio di fatto del merito è insindacabile, purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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