Inammissibile il ricorso tardivo se la trattazione camerale è cartolare (Cass. pen. Sez. II n. 5205 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza dei novanta giorni riservati al deposito della motivazione, anche quando questa sia stata depositata in anticipo. La proroga di quindici giorni prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in favore dell’imputato giudicato in assenza non si applica quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. In tal caso il processo è celebrato senza fissazione di un’udienza alla quale l’imputato abbia diritto di partecipare e l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”. Il ricorso proposto oltre il termine è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per il reato di truffa aggravata dall’abuso di prestazione d’opera. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione e travisamento del fatto e della prova in ordine alle dichiarazioni delle persone offese e del testimone di polizia giudiziaria, nonché la violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria su quanto ascoltato dall’indagato senza verbalizzazione.
La questione non viene esaminata nel merito: la Corte rileva in via preliminare che il ricorso è stato presentato oltre il termine previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
La sentenza di appello è stata pronunciata il 6 febbraio 2024, con termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni. Le motivazioni sono state depositate tempestivamente il 16 aprile 2024. Da ciò la Corte deduce che il termine per l’impugnazione era pari a 45 giorni, decorrenti dal 6 maggio 2024, data di scadenza dei novanta giorni riservati al deposito della motivazione, per come disposto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il termine andava dunque a scadere il 20 giugno 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 5 luglio 2024, quando il termine era ormai spirato.
Il passaggio centrale riguarda la mancata applicazione della proroga di quindici giorni prevista dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. in favore dell’imputato giudicato in assenza. La Corte esclude che la proroga operi nella fattispecie, perché la trattazione è stata cartolare. Il giudizio di appello è stato cioè definito con procedimento camerale non partecipato, senza che fosse stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione.
Il principio è enunciato richiamando un consolidato orientamento: Sez. VI n. 49315 del 24/10/2023, Sez. VII n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024 e Sez. V n. 16131 del 09/01/2024. In tali pronunce si afferma che, in tema di impugnazioni, quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”. Il processo, in tal caso, è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale l’imputato abbia diritto di partecipare, sicché non può beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna inoltre al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
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