Porto d’armi a tassa ridotta e valutazione della sentenza penale di condanna (TAR Puglia n. 89 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione del diniego di licenza per il porto d’armi a tassa ridotta, il giudice, ove il provvedimento impugnato e la comunicazione dei motivi ostativi richiamino una sentenza penale di condanna del richiedente senza indicarne gli estremi, dispone un incombente istruttorio volto ad acquisire il provvedimento giurisdizionale al fascicolo d’ufficio, al fine di verificarne il contenuto e la rilevanza ai fini della decisione. Tale attività è funzionale a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e l’effettività della tutela cautelare, potendo il giudice desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata alle dipendenze di una società con sede in provincia di Napoli, ha impugnato il decreto del 25 settembre 2025 con cui la Prefettura di Foggia ha rigettato la richiesta di rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola a tassa ridotta per uso difesa personale, presentata il 15 maggio 2025.
A sostegno del diniego, sia la comunicazione dei motivi ostativi sia il decreto impugnato richiamavano una sentenza del Tribunale di Foggia di condanna del ricorrente alla pena della reclusione per il reato di cui all’art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen., commesso nei confronti dell’ex coniuge. Tuttavia, né la comunicazione né il decreto indicavano gli esatti estremi della sentenza, né ne era conoscibile il contenuto nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, investito dell’istanza cautelare, ha rilevato che ai fini della decisione è necessario conoscere il contenuto e gli estremi della sentenza penale menzionata nel provvedimento impugnato. L’assenza di tali elementi avrebbe impedito una valutazione piena e consapevole della fondatezza del ricorso, nonché della sussistenza del fumus boni iuris richiesto per la concessione della misura cautelare.
La Sezione ha pertanto disposto un incombente istruttorio, ordinando il deposito della menzionata sentenza al fascicolo d’ufficio a cura della parte più diligente, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione dell’ordinanza. La scelta di acquisire d’ufficio il provvedimento giurisdizionale, sebbene sollecitata dalle parti, riflette la natura officiosa dei poteri istruttori del giudice amministrativo, volto ad assicurare la completezza del contraddittorio e l’accuratezza della decisione.
Il giudice ha inoltre richiamato l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., rammentando che il comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo può costituire argomento di prova. Tale richiamo assume particolare rilievo nell’ipotesi in cui la parte, cui sia stato ordinato l’adempimento, ometta di ottemperarvi, potendo il giudice trarne conseguenze valutative ai fini della decisione.
Il TAR ha infine rinviato il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, disponendo l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche coinvolte, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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