Esclusa la proroga automatica delle concessioni in contrasto con il diritto UE (TAR Sardegna n. 203 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare non si configura il requisito del fumus boni iuris qualora l’atto impugnato sia assistito da un sufficiente quadro normativo e fattuale. La proroga automatica delle concessioni di suolo pubblico, prevista dall’art. 11, comma 5, della l. n. 214/2023, non è invocabile quando la norma di rinvio, finalizzata al rinnovo automatico per dodici anni, risulti in contrasto con il diritto dell’Unione europea e sia stata già oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa. Inoltre, il danno meramente economico e risarcibile non integra il requisito del periculum in mora.
Il Fatto
Alcuni operatori commerciali, titolari di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico in un’area mercatale, hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha revisionato la disciplina del mercato serale estivo, trasferendo gli stalli in una nuova area e indetto un bando pubblico per l’assegnazione dei nuovi posteggi. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti, sostenendo la persistente validità delle proprie concessioni fino al 2032, in virtù della proroga automatica prevista dall’art. 11, comma 5, della l. n. 214/2023. Hanno, inoltre, contestato il trasferimento del mercato e le limitazioni merceologiche introdotte, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando in primo luogo l’insussistenza del periculum in mora. Il danno paventato è stato qualificato come meramente economico e, pertanto, risarcibile per equivalente. In secondo luogo, è stato evidenziato che il mercatino era già operativo dalla data indicata, sicché i provvedimenti avevano già iniziato a produrre i loro effetti, con la conseguente prevalenza dell’interesse pubblico a non modificare lo stato di fatto.
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficienti profili di fondatezza. In particolare, è stato escluso che i precedenti titoli concessori potessero considerarsi ancora validi, non essendo invocabile la proroga automatica di cui all’art. 11, comma 5, l. n. 214/2023. Tale disposizione, infatti, rinvia alla norma che prevede il rinnovo automatico per dodici anni, la quale è stata ritenuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea e già disapplicata dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 6013 del 2025).
Infine, per i restanti motivi di ricorso, il Comune ha esercitato la propria discrezionalità pianificatoria nel rispetto dei principi di logicità e congruità, senza che emergessero macroscopici travisamenti dei fatti o difetti di istruttoria. Il Tribunale ha, quindi, respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.