Detenzione di esplosivi: la micidialità in concreto integra il delitto (Cass. pen. Sez. I n. 38805 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici non micidiali se singolarmente considerati, quando l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto e la prossimità a luoghi frequentati ne facciano emergere il pericolo per persone o cose. In tal caso i materiali, nell’insieme, assumono la caratteristica della micidialità. La verifica di tali condizioni costituisce accertamento di fatto che, se congruamente argomentato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 7 dicembre 2021, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per detenzione di esplosivi ed altro, con applicazione dell’art. 2 legge n. 895 del 1967. La pena era stata determinata in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, con attenuanti generiche prevalenti e riconoscimento della continuazione.
La decisione si fondava su quanto constatato il 24 luglio 2018 nel corso di un accesso delle forze dell’ordine presso l’abitazione dell’imputato e il deposito di fuochi pirotecnici da lui gestito. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 24 marzo 2025, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo D e ha confermato nel resto la prima decisione, valorizzando l’inadeguata modalità di conservazione della polvere nera e degli altri materiali esplodenti. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della qualificazione giuridica del fatto più grave.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, riferito esclusivamente all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967. La difesa deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la concentrazione del materiale non fosse di entità tale da comportare l’applicazione delle disposizioni in tema di esplosivi, e che la polvere nera, custodita non compressa in una scatola, non avrebbe potuto deflagrare.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: si tratta di una richiesta di rivalutazione di aspetti del fatto già congruamente esaminati in sede di merito. Sul piano del diritto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi la condotta che, per l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto e la prossimità a luoghi frequentati, assume nell’insieme carattere di micidialità.
Il precedente richiamato è Sez. I n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477. La verifica delle predette condizioni — confezionamento, luogo di ricovero, concentrazione e tipologia di materiali — diventa così aspetto del fatto, che, se congruamente argomentato, sfugge a qualsiasi forma di rivalutazione in sede di legittimità.
Nel caso concreto l’apprezzamento operato in sede di merito riguarda il materiale contenuto nell’abitazione e le critiche difensive non scalfiscono le considerazioni di micidialità collegate, in particolare, al luogo di ricovero e alla concentrazione del materiale. Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento a favore della cassa delle ammende di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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