Rideterminazione della pena illegale solo se il rapporto esecutivo è pendente (Cass. pen. Sez. I n. 7776 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza attuale del rapporto esecutivo costituisce presupposto oggettivo indefettibile per la favorevole delibazione dell’istanza di rideterminazione della pena divenuta illegale per declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio. Ove la pena sia stata interamente espiata al momento della pronuncia, si sono prodotti effetti irreversibili che precludono al giudice dell’esecuzione di intervenire. L’eventuale rideterminazione in via puramente teorica, funzionale a una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, è questione che va incidentalmente affrontata dal giudice competente a conoscere di tale richiesta, ambito estraneo al giudizio esecutivo. È inammissibile il ricorso che deduca l’avvenuto pagamento della pena pecuniaria con la mera affermazione di non ricordare di averla corrisposta, difettando della specificità richiesta a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 18 settembre 2024, ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva di rideterminare la pena inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 28 aprile 1994, irrevocabile il 19 settembre 1995, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, oggetto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva una pena edittale minima di otto anni anziché di sei.

Il giudice ha fondato il rigetto sul presupposto che la pena relativa a quel reato era stata interamente scontata e che, pertanto, il rapporto esecutivo si era esaurito. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e sostenendo che comunque avrebbe subito una detenzione per una pena divenuta illegittima, oltre a non ricordare di avere mai ricevuto richiesta di pagamento della pena pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione prima ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che le doglianze erano formulate in termini aspecifici e comunque manifestamente infondate. Il nucleo del principio è netto: la pendenza attuale del rapporto esecutivo costituisce il presupposto oggettivo indefettibile di una favorevole delibazione dell’istanza di rideterminazione della pena illegale derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Sez. I n. 53533 dell’11/7/2023, Flachi, Sez. Un. n. 42858 del 29/05/2014, Gatto e Sez. I n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima. Quando il rapporto esecutivo è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena al momento della pronuncia sull’istanza, si sono prodotti effetti irreversibili che non consentono al giudice dell’esecuzione di intervenire.

Quanto alla prospettiva di una rideterminazione in linea puramente teorica, funzionale a una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte osserva che si tratta di questione da affrontare incidentalmente da parte del giudice competente a conoscere di tale richiesta, ove si riconosca che la riparazione possa realmente spettare, tema che esula dal giudizio esecutivo (così ancora Sez. I n. 53533 del 2023, Flachi, e Sez. V n. 15362 del 12/01/2016, Gaccione).

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi: al momento della presentazione dell’istanza la pena era stata interamente eseguita e il rapporto esecutivo esaurito, come attestato dal certificato del casellario, che indica la conversione della pena pecuniaria prima in libertà controllata e poi in pena detentiva con provvedimento di cumulo del 1998. La censura difensiva sul punto, limitata alla mera affermazione di non ricordare il pagamento o di non avere ricevuto richiesta, difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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