Detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: l’onere probatorio dell’Agenzia e il sindacato di falsa applicazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10571 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici, dai quali risulti che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il giudice di merito deve valutare gli indizi non atomisticamente ma nel loro complesso, verificando se dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli elementi a supportare la presunzione.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello della società contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2019. L’Agenzia delle entrate aveva contestato l’indebita detrazione dell’IVA per fatture emesse da due fornitori, ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice d’appello, richiamando precedenti tra le parti, aveva annullato le riprese ritenendo non dimostrata la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia aveva denunciato la falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in materia di riparto dell’onere probatorio. Il motivo non era inammissibile perché non mirava a una diversa valutazione del quadro probatorio ma a censurare la non corretta individuazione del canone probatorio da parte del giudice.
La Corte ha ricordato che nel processo tributario il ricorso alle presunzioni semplici è la regola, salvo che la legge preveda regole specifiche. Ha quindi ribadito il principio secondo cui l’Amministrazione deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario, dimostrabile anche in via presuntiva. In tal caso, grava sul contribuente la prova di avere usato la diligenza massima esigibile, non rilevando la regolarità della contabilità o la mancanza di benefici dalla rivendita.
Nella specie la qualità di cartiere dei fornitori era pacifica e la contestazione si incentrava sull’elemento soggettivo. Il giudice d’appello aveva però fondato il proprio convincimento su circostanze fattuali irrilevanti, valorizzando profili meramente formali come l’assenza di indizi sul fatto che il contribuente negoziasse autonomamente gli acquisti con il reale fornitore o che il prezzo non fosse allineato a quello di mercato. Il ragionamento presuntivo era altresì fallace perché ometteva di considerare elementi rilevanti, come il legame personale tra il rappresentante legale della società contribuente e quello della società estera fornitrice.
La Cassazione ha poi enunciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi: la gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge vanno desunte dall’esame complessivo degli indizi, in un giudizio non atomistico, nel quale ciascun indizio rafforza e trae vigore dall’altro in vicendevole completamento. Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione di fondatezza della pretesa, fermo il diritto del contribuente alla prova contraria.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame del profilo e per il regolamento delle spese. Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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