Riduzioni contributo costruzione applicabili d’ufficio a demolizione e ricostruzione (TAR Lombardia n. 1158 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le riduzioni del contributo di costruzione previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione operano direttamente per effetto della legge regionale, senza che sia necessario un atto comunale attuativo. La determinazione del costo di costruzione rientra nella competenza regionale e non in quella comunale, sicché gli Uffici devono applicare il disposto normativo. Parimenti, la riduzione del 20% del contributo di costruzione ex art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 si impone senza attendere ulteriori adempimenti comunali. La monetizzazione degli standard, diversamente dal contributo di costruzione, non costituisce prestazione patrimoniale imposta e va parametrata al valore economico dell’area da acquisire, secondo i valori vigenti al momento del rilascio del titolo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato nel mese di aprile 2024 una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per la riqualificazione di un immobile, consistente in demolizione e ricostruzione con sopraelevazione e cambio di destinazione d’uso da direzionale e commerciale a residenziale. A seguito dell’introduzione di una regolamentazione comunale “temporanea”, gli Uffici l’hanno invitata a trasformare la s.c.i.a. in istanza di permesso di costruire, previa riqualificazione dell’intervento come nuova costruzione.

Rilasciato il titolo, il Comune ha quantificato lo standard dovuto in misura pari al 100% della superficie lorda, detraendo solo la quota riconducibile all’indice di edificabilità territoriale, imponendo una monetizzazione di oltre 345.000 euro. Non sono state riconosciute le riduzioni del contributo di costruzione invocate dalla ricorrente. La società ha impugnato l’avviso di rilascio, il permesso di costruire e gli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata dalla ricorrente. La facoltà di replica discende dall’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria nel termine di trenta giorni; il Comune non aveva presentato la memoria conclusiva, sicché la replica è tardiva rispetto all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha respinto le censure sulla qualificazione dell’intervento. La trasformazione, previa demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, prospetti e caratteristiche planivolumetriche, e in ambito soggetto a tutela paesaggistica, integra una nuova costruzione e non una ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 380 del 2001. Gli atti generali impugnati non innovano l’ordinamento ma predeterminano criteri applicativi, risultando immuni dalle censure.

Quanto allo standard, il Tribunale ha ritenuto corretto lo scomputo della sola superficie riconducibile all’indice di edificabilità territoriale, risultando la nuova funzione destinata a reperire le corrispondenti dotazioni aggiuntive. Sul versante della monetizzazione, la Corte ha chiarito che essa non è prestazione patrimoniale imposta e non soggetta alla riserva dell’art. 23 Cost., né disciplinata dagli artt. 46 e 51 della legge regionale n. 12 del 2005, con applicazione dei valori vigenti al momento del rilascio del titolo.

È stata invece accolta la censura sulla mancata applicazione delle riduzioni del contributo di costruzione. La riduzione ex art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 risponde a un dato normativo di immediata applicazione, non rientrando la determinazione del costo di costruzione nella competenza comunale. Analoga conclusione vale per la riduzione del 20% ex art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, irrilevanti essendo i richiami ai criteri ambientali minimi e alle future previsioni regolamentari.

Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare il contributo, e le spese di giudizio sono state compensate, salva la rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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