Riedizione del potere e disciplina transitoria sulle cave: rileva l’istanza originaria (Cons. Stato n. 10487 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento ampliativo, l’amministrazione è tenuta a riprendere e concludere il medesimo procedimento, eliminando i vizi accertati dal giudice. L’atto con cui il privato sollecita la ripresa dei lavori procedimentali ha valore di mero sollecito e non radica un procedimento diverso. Ne deriva che, ai fini della disciplina transitoria dettata dall’art. 30 l.r. Veneto n. 13 del 2018, il procedimento deve ritenersi ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, non essendo l’affare esaurito per effetto della sola emanazione del provvedimento poi annullato. La contestazione giurisdizionale osta a considerare definitivamente acquisito il bene della vita, con la conseguenza che trova applicazione la normativa previgente richiamata dall’istanza originaria.

Il Fatto

Una società presenta nel 2012 istanza per l’apertura e la coltivazione di una cava di calcare in provincia di Vicenza. La Regione rilascia una prima autorizzazione nel 2014, annullata dal giudice amministrativo per vizi procedimentali. Una seconda autorizzazione del 2017 è parimenti annullata in primo grado, con conferma in appello nel novembre 2018. Riassunto il procedimento su sollecito della società, la Regione adotta nel 2021 un terzo provvedimento autorizzatorio, applicando la l.r. n. 13 del 2018 e il Piano Regionale Attività di Cava.

Il Comune limitrofo e un’associazione ambientalista, con alcuni privati, impugnano il decreto direttoriale davanti al TAR Veneto, che rigetta i ricorsi principali e dichiara improcedibili quelli incidentali. Propongono appello principali e appellante incidentale, chiedendo la riforma della statuizione sulla disciplina applicabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e affronta anzitutto la questione della norma transitoria. Secondo l’impostazione regionale, l’affare sarebbe concluso con l’emanazione del provvedimento favorevole, a nulla rilevando il successivo giudizio di impugnazione. La tesi non convince: la contestazione giurisdizionale impedisce di considerare esaurito il procedimento, perché il bene della vita non è ancora definitivamente acquisito dall’istante.

La vicenda era dunque pendente al momento dell’entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2018, essendosi il scrutinio giurisdizionale concluso solo con la pubblicazione della sentenza di secondo grado. Assume rilievo dirimente l’art. 4 delle NTA del PRAC, che esclude dall’applicazione del Piano i procedimenti già oggetto di comunicazione di avvio. Il riferimento non è all’istanza del 2018, ma a quella originaria del 2012, richiamata tanto nel provvedimento impugnato quanto nella successiva istanza della società, senza che il progetto abbia subito variazioni.

Il Collegio ribadisce che, dopo l’annullamento, l’amministrazione riprende lo stesso procedimento: la comunicazione di avvio del 2020 conferma la perdurante unitarietà e non introduce una soluzione di continuità. Tuttavia l’istanza era accoglibile anche in base alla disciplina sopravvenuta. La relazione tecnica al PRAC computa tra le riserve anche i volumi “di prossima autorizzazione”, e il limite quantitativo provinciale è fissato proprio dopo tale computo. La scelta attua le finalità dell’art. 1 l.r. n. 13 del 2018 e rispetta i criteri di economicità e di poziorità temporale, in ossequio all’art. 41 Cost.

Non vi è alcuna regalia ad personam: i quantitativi complessivi restano pari a 121 milioni di metri cubi. Le censure avverso il PRAC sono comunque tardive, essendosi le pretese lesioni radicate illico et immediate. Quanto al giudicato, le pronunce del 2016 riguardavano la versione iniziale del Piano, poi modificata: la revisione del 2016 non viola il giudicato ma lo attua. Sulla VIA, il sindacato è limitato alle macroscopiche illogicità e la valutazione è motivata quanto all’opzione zero e alle alternative. Gli appelli principali sono infondati, quelli incidentali improcedibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *