Diniego paesaggistico e fondo chiuso: illegittimo il deficit di bilanciamento (Cons. Stato n. 10489 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a una recinzione funzionale alla qualificazione del fondo come fondo chiuso, ai sensi dell’art. 15, comma 8, legge n. 157/1992, è illegittimo quando l’amministrazione ometta di individuare una soluzione che contemperi la tutela del paesaggio con il diritto del proprietario di fruire appieno del proprio fondo mediante una chiusura effettiva. Il parere paesaggistico è atto espressivo di discrezionalità tecnica, sindacabile nella sua attendibilità e coerenza, ma non può risolversi nella sola imposizione di una soluzione incongrua rispetto alla disciplina del fondo chiuso. La soluzione prescelta dall’amministrazione deve essere idonea a garantire l’effettività della chiusura, non essendo sufficiente un’alternativa che non dissuada dall’accesso. La motivazione fondata su prescrizioni del piano paesaggistico non richiamate nel provvedimento costituisce motivazione postuma inammissibile.
Il Fatto
Una società proprietaria di terreni in provincia di Novara, recintati sin dal 2000 e qualificati come fondo chiuso, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per il ripristino della recinzione, costituita da pali in calcestruzzo e rete in maglia di acciaio. Il Comune, dopo un preavviso di rigetto e un sopralluogo della Provincia che accertava tratti di fondo privi di recinzione, respingeva l’istanza.
Il TAR Piemonte rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il diniego e congrua la soluzione alternativa proposta dall’amministrazione, consistente in paletti di legno e tre fili con eventuale elettrificazione. La società proponeva appello, deducendo la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di istruttoria e la lesione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni di rito del Comune, ritenendole infondate. Quanto al divieto di nuove doglianze in appello, il divieto di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a. riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere difese, sempre articolabili per la prima volta in appello. Quanto alla richiesta istruttoria, i presupposti di ammissibilità delle prove nuove ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. sono alternativi e non cumulativi, ma l’accertamento richiesto risulta comunque ultroneo.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del fondo chiuso richiamando l’art. 15, comma 8, legge n. 157/1992 e la normativa regionale piemontese (art. 23, lett. t), l.r. n. 5/2018). La finalità di impedire la caccia impone recinzioni effettive, che impediscano l’accesso ai terzi.
Il parere paesaggistico è atto di discrezionalità tecnica, il cui sindacato giurisdizionale si svolge sulla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 7097 del 2020; Cons. Stato n. 443 del 2018). L’amministrazione aveva il dovere di individuare una soluzione che contemperasse il diritto di proprietà con la tutela del paesaggio: tale bilanciamento degli interessi è mancato.
L’opzione proposta dall’amministrazione — elettrificazione dei tre fili di ferro — risulta incoerente con la disciplina del fondo chiuso, poiché non appare idonea a dissuadere animali e persone dal transitare. Il deficit istruttorio emerge anche dal riferimento, contenuto nella memoria comunale, ad altre soluzioni tradizionalmente utilizzate, come legno e rete metallica plastificata verde.
Quanto all’art. 89 del regolamento edilizio comunale, la Corte rileva che la deroga per le aree agricole richiedeva un’attività istruttoria più completa, trattandosi di area ove si svolge attività agricola. Né il diniego può essere sostenuto richiamando l’art. 16 del PPR, poiché di tale motivazione non vi è traccia nel provvedimento: si tratta di motivazione postuma inammissibile. Infine, in presenza delle medesime condizioni paesaggistiche, la funzione svolta dal rifugio destinatario di un assenso analogo non può scriminare in materia di tutela del paesaggio. L’appello è accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.