Nessuna prova liberatoria per gli eredi dell’inquinatore storico del sito (TAR Piemonte n. 1576 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica di un sito contaminato è obbligo positivo e permanente, trasmissibile mortis causa, e l’erede subentra nella posizione del de cuius in universum ius, restando irrilevante che non abbia mai avuto la disponibilità del terreno né tratto vantaggio dall’attività inquinante. L’accertamento della responsabilità si fonda sul criterio causale del più probabile che non, ammettendosi il ricorso a presunzioni; l’amministrazione gode sul punto di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per risultati abnormi o manifestamente illogici. Ove l’amministrazione offra indizi sufficienti, grava sul presunto responsabile l’onere della prova liberatoria, non essendo sufficiente prospettare genericamente la responsabilità di terzi o di eventi esterni.

Il Fatto

La vicenda riguarda la bonifica della ex cava Carpice di Moncalieri, utilizzata negli anni Sessanta come discarica di rifiuti urbani e, dal 1967, come deposito di rifiuti industriali e di autovetture danneggiate dall’alluvione di Firenze. Il contenzioso ha origine dalle ordinanze provinciali del 2015 e del 2019, con cui la responsabilità della contaminazione è stata ascritta alla società subentrata a FIAT e ai danti causa degli odierni ricorrenti, titolari di un allevamento di suini che gestiva la discarica abusiva.

Dopo i giudizi conclusi con le sentenze del TAR Piemonte n. 717 del 2017, n. 653 del 2020 e del Consiglio di Stato n. 8032 del 2021, la Provincia ha riaperto il procedimento e, con determinazione dell’8 febbraio 2024, ha individuato nominativamente gli eredi, attribuendo a ciascuno una quota di responsabilità nella misura del 20% per i rifiuti urbani e dell’80% in capo alla società subentrata a FIAT. Gli eredi hanno impugnato la determinazione davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Le censure dei ricorrenti, unitariamente esaminate, sono giudicate infondate o inammissibili. Le sentenze già intervenute hanno definitivamente statuito che l’obbligo di bonifica si è trasmesso mortis causa e che gli eredi sono subentrati in tale posizione, residuando in capo all’amministrazione soltanto il potere di individuare l’esatta linea successoria, le eventuali accettazioni con beneficio d’inventario e le rispettive quote.

I profili contestati dagli eredi — conformità della gestione alle norme dell’epoca, effettivo contributo materiale allo sversamento, nesso causale con la contaminazione — sono già coperti dal giudicato formatosi sulle sentenze di questo Tribunale. Non può ammettersi che, in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo, gli eredi reintroducano questioni ormai decise.

Il Tribunale valorizza la consulenza tecnica d’ufficio e il piano di indagini integrative, che hanno stimato la presenza di rifiuti urbani in circa 140.000 mc, pari al 20% del totale, con un adeguato riscontro reciproco. La presenza dei gas di discarica è stata correttamente considerata indicatore della presenza di rifiuti nel sottosuolo. Il provvedimento è quindi sorretto da adeguata istruttoria e motivazione compiuta, in linea con i principi della giurisprudenza amministrativa in materia di bonifiche.

Muovendo dall’art. 242, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che richiama anche le contaminazioni storiche, il Collegio ribadisce che la condotta inquinante risalente nel tempo non esclude l’obbligo di bonifica, ove il pericolo di aggravamento sia ancora attuale. Il criterio del più probabile che non e l’ammissibilità della prova per presunzioni sorreggono l’accertamento, mentre la prova liberatoria incombe sul presunto responsabile. Non rileva il diverso esito del giudizio civile, perché il riparto delle responsabilità fu deciso secondo le regole proprie di quel processo, senza effetti vincolanti sull’attività amministrativa. Infine, non ricorre l’inquinamento diffuso, essendo la contaminazione riconducibile a sorgenti specifiche e a soggetti determinati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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