Omessa distrazione delle spese e rimborso del contributo unificato: correzione dell’errore materiale ex art. 86 c.p.a. (TAR Lazio n. 820 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese e sull’ordine di rimborso dei contributi unificati costituisce un errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 3, cod. proc. amm. La relativa omissione, che non incide sul thema decidendum, può essere emendata attraverso il rimedio della correzione, che consente al giudice di integrare il dispositivo senza rinnovare la cognizione sulla controversia. Tale integrazione, su istanza di parte, presuppone che la richiesta di distrazione e di rimborso sia stata espressamente formulata nel corso del giudizio e che l’amministrazione sia stata condannata al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte del ricorrente, di un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, dei provvedimenti di annullamento del permesso di costruire e di demolizione delle opere, adottati dal Comune. Con sentenza n. 248 del 16 marzo 2026, la Sezione aveva accolto il ricorso e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 4.000,00.
Tuttavia, nel dispositivo della sentenza era stato omesso l’ordine di rimborso dei contributi unificati e la distrazione delle spese in favore dei difensori, i quali avevano dichiarato di essere antistatari. Il ricorrente, quindi, proponeva istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando tale omissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto che l’errore materiale effettivamente sussistesse. La Sezione ha rilevato che, nel dispositivo della sentenza, era stata disposta la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, ma non era stata riportata la statuizione concernente il rimborso del contributo unificato e la distrazione in favore dei difensori, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata dalla parte ricorrente.
Il collegio ha qualificato tale omissione come un errore materiale, in quanto meramente materiale e non incidente sulla portata decisoria della pronuncia. La correzione ex art. 86, comma 3, cod. proc. amm. è stata, pertanto, ritenuta il rimedio appropriato per emendare il vizio, senza che fosse necessario riaprire il giudizio di merito.
In accoglimento dell’istanza, il TAR ha disposto la correzione del dispositivo, sostituendo la frase relativa alla condanna alle spese con una nuova formulazione che include l’obbligo per l’amministrazione di restituire i contributi unificati e di distrarre le somme in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. Con tale integrazione, la Sezione ha dato piena attuazione alla richiesta della parte vittoriosa, garantendo l’effettività della tutela economica riconosciuta con la sentenza di merito.
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Nota della Redazione
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