Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 3498 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, è tenuto a ordinarne l’esecuzione quando l’Amministrazione non vi abbia provveduto. La sentenza del giudice civile spiega un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, il cui obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso, la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna dell’Amministrazione all’attribuzione della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza, pubblicata il 02.01.2025, era stata notificata in forma esecutiva e non era stata impugnata, così acquistando definitività.

Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, domandando altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il presupposto dell’azione di ottemperanza muovendo dalla natura vincolante del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. La pronuncia del giudice civile possiede un immediato valore conformativo-ordinario per l’Amministrazione, che deve conformarsi al decisum.

Ne discende che il contenuto dell’obbligo non si esaurisce in un comportamento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice. Il Tribunale verifica quindi i requisiti dell’azione: la definitività della sentenza azionata, attestata in atti; la sua notificazione in forma esecutiva; il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, che non ha dato esecuzione al giudicato, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inottemperanza, è nominato fin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, con insediamento su istanza della ricorrente. Quanto alla misura coercitiva, il Tribunale richiama il proprio orientamento e fissa la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario, richiamando T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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