Restituzione nel termine e assenza: necessaria l’allegazione delle ragioni della mancata conoscenza (Cass. pen. Sez. V n. 34943 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., nel testo vigente prima della riforma Cartabia applicabile ratione temporis, l’istanza proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non è convertibile in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. opera solo per i rimedi qualificati come impugnazioni. La notifica del provvedimento al difensore di fiducia, presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, fa presumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’interessato; non basta dedurre la mancata conoscenza, ma occorre allegare le ragioni idonee a vincere tale presunzione. In difetto di allegazione di situazioni eccezionali, irresistibili, imponderabili o non prevenibili, l’autorità giudiziaria non è tenuta ad alcuna verifica della conoscenza effettiva e l’istanza è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva confermato la declaratoria di colpevolezza per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., in relazione alla detenzione di un documento d’identità contraffatto. La sentenza era divenuta irrevocabile.
L’istante ha dedotto di aver avuto cognizione del provvedimento solo in occasione dell’arresto eseguito in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen. Ha sostenuto di aver eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, al quale era stato notificato il provvedimento, di essere stato giudicato in assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. e di non aver mai instaurato alcun rapporto professionale con il legale, sì da non essere mai venuto a conoscenza del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara l’istanza inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto individua la disciplina applicabile: trova applicazione l’art. 175 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma Cartabia, ai sensi dell’art. 89 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150 del 2022, poiché il procedimento era in corso alla data di prima vigenza del decreto. L’istanza, potendo versarsi al più nell’ipotesi del comma 1, andava presentata a pena di decadenza entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, dunque entro il termine calcolato dalla data di conoscenza dichiarata dall’istante.
Il collegio esclude poi la possibilità di convertire l’istanza in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. Il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. si applica ai soli rimedi qualificati dal codice come impugnazioni, categoria cui non appartiene la restituzione nel termine; la rescissione, invece, è configurata come mezzo d’impugnazione straordinaria. Sul punto la Corte richiama Sez. III n. 33647 del 2022 e Sez. V, ord., n. 10996 del 2025.
Nel merito l’iniziativa è manifestamente infondata. L’istante, dichiarato assente sin dal primo grado, aveva nominato un difensore di fiducia, eletto domicilio presso di lui, ricevuto regolare citazione nei due gradi con notificazione presso lo studio del legale, che era comparso in dibattimento svolgendo attività defensionale. La giurisprudenza di legittimità afferma che, per la restituzione nel termine, non è sufficiente la mera deduzione della mancata conoscenza del provvedimento notificato a mani del difensore di fiducia: occorre almeno allegare le ragioni atte a vincere la presunzione secondo cui, in forza del dovere deontologico del difensore, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’interessato. La Corte richiama in proposito Sez. V n. 25406 del 2013, Sez. VI n. 46479 del 2013, Sez. II n. 52131 del 2013 e Sez. III n. 17965 del 2010; ove l’interessato ometta di indicare le ragioni impeditive, non sorge alcun obbligo di verifica in capo all’autorità giudiziaria, secondo Sez. V n. 416 del 2019.
Il dictum delle Sezioni Unite n. 14991 del 2006 ricorda che è forza maggiore il fatto umano o naturale cui non si può opporre una diversa determinazione volitiva, dunque irresistibile, mentre è caso fortuito l’evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile a colpa o dolo, connotato dalla imprevedibilità; comune ad entrambi è la inevitabilità. Nel caso concreto la Corte constata il mancato assolvimento di qualsiasi onere di allegazione di situazioni eccezionali, perché l’istante si è limitato a una deduzione generica.
Infine il collegio esclude la condanna alle spese processuali e della sanzione di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., di natura sanzionatoria e applicabile ai soli casi espressamente previsti, cioè quando sia dichiarato inammissibile o rigettato un ricorso di natura impugnatoria: l’iniziativa è stata introdotta con una richiesta. Analogamente non trova applicazione l’art. 592 cod. proc. pen., non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione.
Nota della Redazione
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