Riesame in autotutela non configura silenzio-inadempimento, tardivi i motivi aggiunti (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riesame in autotutela di provvedimenti amministrativi ormai definitivi costituisce esercizio di discrezionalità e, in difetto di sopravvenienze, non è idoneo a configurare un silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio. L’azione di annullamento degli atti lesivi va proposta nel termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc. amm., decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; la piena conoscenza può desumersi dalla stessa istanza di riesame, che presuppone la consapevolezza della determinazione amministrativa. I motivi aggiunti proposti oltre tale termine sono pertanto irricevibili.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore agricolo, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agea sulla propria istanza di riesame dell’11 dicembre 2024, con la quale aveva domandato la revisione della posizione relativa ai titoli PAC per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024. L’Agenzia aveva riconosciuto come ammissibili 45,40 ettari a fronte dei 97,23 richiesti, escludendo le superfici a pascolo site in un Comune non limitrofo a quello di registrazione in BDN, per l’anomalia “MAN-03 – carico UBA non rispettato”.

Costituitasi l’Agea, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti le comunicazioni di parziale accoglimento, assumendo di non averne avuto conoscenza prima del loro deposito in giudizio. Il TAR ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e ordinato all’Agenzia il deposito della prova delle comunicazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto i motivi aggiunti, dichiarandoli irricevibili. L’impugnazione degli atti amministrativi deve essere proposta, di regola, entro il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc. amm., decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, restando ferma la possibilità di motivi aggiunti ex art. 43, comma 1, cod. proc. amm.

Dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge che la determinazione di riduzione del contributo era ben nota almeno dal dicembre 2024. L’istanza dell’11 dicembre 2024, significativamente denominata di “riesame”, già allude alla conoscenza di una precedente determinazione sulla quale si chiede una rimeditazione, e contiene l’indicazione della precisa anomalia contestata, compresa correttamente dalla ricorrente.

Ne conseguiva un onere di immediata impugnazione del diniego parziale, espresso o implicito, non sostituibile con il ricorso avverso il silenzio. Il Collegio ha inoltre ritenuto non credibile che la ricorrente, avendo consultato il portale SIAN, non si sia avveduta del caricamento dei provvedimenti, documentato dall’Agea con annotazione della comunicazione a mezzo PEC.

Quanto al ricorso introduttivo, il TAR lo ha dichiarato infondato. L’amministrazione, già determinatasi in via definitiva, non era tenuta a riscontrare l’istanza di riesame: l’autotutela decisoria ha natura discrezionale e, a fronte di una mera istanza, non configura un silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato il principio per cui un obbligo di riesame può sorgere per ragioni di giustizia sostanziale, ma ha escluso che la vicenda vi sia riconducibile, essendo i provvedimenti di parziale accoglimento ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione; diversamente, ne verrebbe eluso il carattere di definitività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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