Astreinte negate per la crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 359 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non è precluso in astratto dall’applicare la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. Tuttavia la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare la sussistenza di altre ragioni ostative, ulteriori e autonome rispetto al limite della manifesta iniquità, che giustificano il diniego dell’astreinte. La relativa valutazione rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice dell’ottemperanza, sia nello scrutinio delle esimenti sia nella graduazione dell’importo. Tali ragioni ostative, in quanto fatti notori, non richiedono prova.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato. Con sentenza resa dal giudice del lavoro, l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito della somma prevista per l’anno scolastico di riferimento.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo l’assegnazione della carta con il relativo accredito e, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione, regolarmente notificata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Non essendo contestato l’inadempimento, il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con assegnazione della somma sulla carta elettronica. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega ed ulteriore termine di sessanta giorni; ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore.

La parte più significativa riguarda il rigetto della domanda di astreinte. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., A.P., n. 15/2014), secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite negativo della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive rilevano sia nella verifica dei presupposti sia nella graduazione dell’importo.

Su questa base il TAR ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna al pagamento della penalità, richiamando precedenti conformi (TAR Lazio n. 9022/2018, TAR Lazio n. 3101/2018, TAR Campania n. 3836/2018). Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori. La domanda di astreinte è stata quindi respinta, con conseguente regolazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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