Ammonimento per stalking: legittimo ma illegittimo l’invito al percorso terapeutico (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito con l. n. 38/2009, costituisce misura di natura preventiva e cautelare e non presuppone l’acquisizione della prova richiesta per la condanna ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., ma solo elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato molesto o minaccioso, idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima. Il potere valutativo del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione. È invece illegittimo, perché estraneo alla fattispecie dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, l’invito contenuto nell’ammonimento a intraprendere un percorso terapeutico/rieducativo.

Il Fatto

Una donna propone ricorso davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia per l’annullamento del verbale di ammonimento emesso dalla Questura ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, nonché della comunicazione di avvio del procedimento e del decreto del Questore. L’atto era stato adottato su richiesta di un’altra donna, che si era dichiarata vittima di reiterati comportamenti persecutori, con conseguente stato di ansia e alterazione delle abitudini di vita.

La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e l’illegittimità dell’invito a intraprendere un percorso terapeutico con una associazione del territorio. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il decreto questorile del 3 febbraio 2025, conosciuto solo in occasione del deposito nel fascicolo di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura della misura richiamando la giurisprudenza amministrativa. L’ammonimento non è una sanzione, ma un provvedimento preventivo e dissuasivo, fondato su un giudizio prognostico ex ante circa la mera probabilità che le condotte moleste degenerino in reato. Non occorre pertanto la prova piena richiesta nel processo penale: sono sufficienti elementi indiziari attendibili, valutati dall’Amministrazione con ampia discrezionalità in ordine sia all’an sia al quomodo dell’istruttoria.

Su queste basi il TAR ritiene infondate le censure sulla motivazione e sul contraddittorio. L’Autorità ha dato conto di avere letto e valutato le memorie difensive; tra la comunicazione di avvio e il provvedimento finale sussiste un rapporto di congruità, non di identità, essendo sufficiente che gli elementi essenziali coincidano. La mancata audizione della destinataria non integra alcun vizio, poiché la locuzione “persone informate dei fatti” non la comprende, né risulta necessaria l’audizione del terzo e dei suoi genitori, privi di conoscenza diretta dei fatti rilevanti.

Quanto all’istruttoria, il Collegio valorizza messaggi minacciosi, un episodio notturno presso l’abitazione della controinteressata, un pedinamento e le annotazioni di servizio, tutti elementi che confermano la condotta vessatoria. Irrilevanti, invece, le dinamiche della relazione sentimentale e l’attualità dei rapporti intercorsi: ciò che conta è la condotta tenuta dalla ricorrente. Il carattere di attualità va valutato secondo ragionevolezza, in relazione al tempo trascorso e alla permanenza degli effetti sulla libertà di autodeterminazione della vittima; il tempo intercorso non ha reciso il nesso di contestualità.

È invece fondato il sesto motivo. L’invito a intraprendere un percorso terapeutico presupporrebbe la riconduzione della fattispecie alla violenza domestica o di genere di cui all’art. 3 del d.l. n. 93/2013, che consente al Questore solo di informare l’autore circa i servizi disponibili sul territorio. Il Questore ha invece imposto un percorso con una associazione determinata, eccedendo i limiti della mera informazione. Il ricorso è pertanto accolto in parte qua, con annullamento parziale dell’ammonimento e condanna della ricorrente alle spese per la prevalente soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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