Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta docente (TAR Lazio n. 11267 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è strumento ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione sia rimasta inerte. L’azione è proponibile decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato in un termine assegnato e nomina fin da ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia e su richiesta della parte interessata, provveda in via sostitutiva. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è invece dovuta allo stato, potendo essere valutata solo in caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di euro 1.500,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Il titolo, passato in giudicato per mancata impugnazione, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione; decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il Ministero non aveva tuttavia dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione e che fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo ritualmente azionato e notificato, e che l’Amministrazione non aveva in alcun modo proceduto alla sua esecuzione. Questa inottemperanza risulta per tabulas, essendosi il Ministero costituito con memoria di stile senza svolgere attività difensiva. La circostanza che il diritto riconosciuto riguardi un beneficio economico erogato tramite una procedura telematica non esime l’Amministrazione dall’obbligo di darvi attuazione, essendo il giudicato vincolante per l’autorità amministrativa.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Ha inoltre nominato fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente. Tale nomina anticipata è coerente con la funzione del giudizio di ottemperanza, che mira ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale anche attraverso la sostituzione dell’organo inadempiente.
Quanto alle penalità di mora, il Collegio ha escluso che ne ricorrano allo stato i presupposti, trattandosi di misura che presuppone l’accertamento di una inottemperanza già maturata dopo l’assegnazione del termine; la parte potrà richiederle in un separato incidente in caso di perdurante inerzia. Il giudice ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per i profili di rispettiva competenza.
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Nota della Redazione
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