Sequestro per interposizione fittizia: serve prova dei veicoli prodotti in Italia (Cass. pen. Sez. III n. 37939 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame non può limitarsi alla astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, ma deve accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi indiziari. Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso mediante imputazione fittizia a società estere dei ricavi realizzati in Italia, il fumus commissi delicti non è configurabile se il provvedimento non indichi, almeno parzialmente, i beni prodotti nel territorio dello Stato e le modalità del loro trasferimento all’estero. L’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 resta estraneo alla fattispecie, perché l’imputazione fittizia dei redditi è disciplinata dall’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Il profitto confiscabile va determinato sottraendo all’utile anche le spese operative, non solo i costi delle vendite.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena, in sede di riesame e di appello cautelare, aveva in parte confermato e in parte riformato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. nei confronti di alcune società di un gruppo attivo nel settore automobilistico, con sede in Italia e all’estero, nonché, per equivalente, di due indagati, uno quale amministratore della società italiana e l’altro quale dirigente. L’importo era stato rideterminato in oltre quattro milioni di euro.
Il sequestro muoveva dall’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di concorso ex art. 110 cod. pen.: i ricavi delle vendite sarebbero stati imputati a società estere, in Paesi a fiscalità privilegiata, attraverso una presunta interposizione fittizia, con iscrizione delle somme nello stato patrimoniale sotto la voce “futuro aumento di capitale”, così da non incidere sul reddito di esercizio. I due indagati hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto la censura di omessa motivazione sui documenti difensivi. I contratti prodotti, relativi ad attività della società estera già negli anni precedenti alla costituzione di quella italiana, non erano stati ignorati: il giudice del riesame aveva anzi valorizzato la preesistente operatività del gruppo, ritenendola ragione della capacità produttiva della società italiana appena costituita.
Il ricorso è stato invece accolto sul fumus commissi delicti. La Corte ha ricordato l’indirizzo consolidato secondo cui il giudice della cautela reale deve accertare concreti elementi indiziari di riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, senza che il compendio debba raggiungere la persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure personali.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata non ricostruiva né l’attività di produzione in Italia, né il trasferimento all’estero dei beni. Il Tribunale aveva persino riconosciuto l’incompletezza delle indagini e l’opportunità di meglio individuare i veicoli prodotti. La mancata indicazione, almeno parziale, dei beni da cui derivavano i ricavi rendeva le contestazioni prive di concretezza: non si comprende come sia avvenuta l’imputazione fittizia a società estere se non è dato alcun riferimento ai beni che l’avrebbero generata.
Quanto alla qualificazione, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 10-bis, comma 13, legge n. 212 del 2000, che sottrae le operazioni abusive alle leggi penali tributarie: l’imputazione fittizia dei redditi è regolata da una disposizione specifica, l’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, che impone di disconoscere i vantaggi fiscali e preclude la configurazione dell’abuso. Inoltre l’art. 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 74 del 2000 include tra le operazioni simulate soggettivamente quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti, espressione testualmente ripresa dall’art. 3.
La Corte ha poi ritenuto fondate le censure sul profitto del reato: il Tribunale aveva riconosciuto i costi di gruppo ma omesso di considerare le spese operative indicate nel bilancio consolidato, pur avendone dato conto nella parte descrittiva del provvedimento. La motivazione è sul punto assente.
È stata infine accolta la doglianza sul difetto di correlazione tra accusa e decisione per il dirigente, al quale l’imputazione ascriveva una condotta commissiva mentre l’ordinanza aveva ravvisato un’omissione, senza specificare perché la carica rivestita gli conferisse poteri idonei a interrompere le operazioni illecite. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Modena, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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