Omessa dichiarazione IRAP non penalmente rilevante e dolo desumibile dal superamento soglia (Cass. pen. Sez. III n. 1528 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione relativa all’IRAP non costituisce oggetto materiale del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, poiché la legge penale non conferisce rilevanza all’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di imposta sui redditi in senso tecnico. Ne consegue che l’omessa presentazione del modello IRAP e la relativa evasione sono irrilevanti ai fini della fattispecie incriminatrice. Il dolo specifico di evasione può essere desunto dall’entità del superamento della soglia di punibilità, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, ammontare che può essere oggetto di rappresentazione e volizione anche nella forma del dolo eventuale. È inammissibile, perché nuova, la doglianza sull’elemento soggettivo non dedotta con i motivi di appello.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2014 e 2015 e per aver occultato o distrutto documenti contabili. La Corte di appello aveva confermato la condanna, con applicazione delle pene accessorie, concessione della sospensione condizionale e disposta confisca, anche per equivalente, della somma pari alle imposte evase.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, di essere stato sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e personali, con conseguente impossibilità di gestire la ditta e di adempiere agli obblighi fiscali, nonché l’insussistenza del reato in relazione all’evasione IRAP, essendo titolare di una ditta individuale e non di una società.
La Motivazione della Corte
La prima doglianza, incentrata sull’incidenza delle misure di prevenzione, è dichiarata manifestamente infondata. La Corte territoriale aveva accertato che il sequestro e la successiva confisca avevano avuto ad oggetto società riconducibili al ricorrente, ma non la ditta individuale per la quale erano stati contestati i reati. La circostanza che le misure ablative non riguardassero la ditta si traduce nella conservazione dei poteri di gestione e dei conseguenti obblighi fiscali in capo al ricorrente, con corrispondente mancanza di potere gestorio in capo agli amministratori giudiziari nominati per le società.
Quanto all’elemento soggettivo, la doglianza è inammissibile perché nuova: non possono dedursi in cassazione questioni non oggetto di motivi di gravame. Nel merito, la Corte richiama il principio secondo cui la prova del dolo specifico di evasione può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalla piena consapevolezza dell’ammontare dovuto (Sez. III n. 18936 del 2016), ammontare rappresentabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. III n. 38802 del 2024; Sez. III n. 7000 del 2017).
È invece fondata la doglianza sull’evasione a titolo di IRAP. La legge non conferisce rilevanza penale all’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di imposta sui redditi in senso tecnico. Le dichiarazioni oggetto materiale del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000 sono soltanto le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA. Una conferma si trae dalla circolare del Ministero delle finanze n. 154/E del 4 agosto 2000. Ne consegue che, ai fini della condotta sanzionata, è irrilevante l’omessa presentazione del modello IRAP (Sez. III n. 12810 del 2016; Sez. III n. 11147 del 2011).
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente ai capi concernenti l’evasione IRAP, perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena nel reato continuato. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto e, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è dichiarato irrevocabile l’accertamento della colpevolezza.
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Nota della Redazione
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