Riesame cautelare reale e obbligo di decidere sull’eccezione di incompetenza territoriale (Cass. pen. Sez. III n. 37351 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame non può dichiarare inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio sul presupposto che il provvedimento genetico non abbia natura giurisdizionale. Il principio secondo cui la violazione delle regole sulla competenza territoriale non è deducibile opera soltanto quando il provvedimento impugnato sia stato adottato dal pubblico ministero. Quando invece l’eccezione riguarda un atto del giudice, la questione deve essere decisa. Il silenzio su un’eccezione ammissibile integra vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta ex art. 324 cod. proc. pen. proposta da due indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, per plurime contestazioni di reati tributari. Gli indagati avevano proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza per territorio, che avrebbe indicato come competenti altri tribunali. Il Tribunale aveva ritenuto la questione inammissibile, richiamando la giurisprudenza sul sequestro emesso dal pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. Il Collegio della cautela ha ritenuto non deducibile l’eccezione di incompetenza territoriale sul presupposto che, nel riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, il provvedimento difetti di natura giurisdizionale. La Corte rileva però che l’ordinanza applica quel principio a un caso diverso da quello che esso disciplina.
Il principio invocato dal Tribunale opera solo quando il provvedimento impugnato non abbia natura di atto giurisdizionale, come il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (Sez. II n. 898 del 2022). Diversamente, quando l’eccezione è sollevata avverso un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame non può esimersi dal pronunciarsi, in presenza di una domanda evidentemente ammissibile (Sez. III n. 37141 del 2021).
Nel caso concreto il sequestro era stato emesso dal giudice e non dal pubblico ministero. L’inammissibilità dichiarata dal Collegio cautelare poggia dunque su un presupposto errato. L’ordinanza è annullata con rinvio limitatamente a tale questione, perché il Tribunale si pronunci sulla competenza per territorio.
Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. I profili di merito che i ricorrenti lamentano non valutati risultano adeguatamente esaminati, con motivazione né assente né meramente apparente. Quanto all’asserita inutilizzabilità di dichiarazioni di coindagati, l’ordinanza ha chiarito che il quadro indiziario era sorretto da una pluralità di elementi autonomi, che i ricorsi non contestano. Analogamente per l’attendibilità di altro coindagato e per le osservazioni del consulente di parte: l’ordinanza ha analizzato e superato i rilievi difensivi, qualificati come attinenti a profili soltanto formali.
Anche la doglianza sul ruolo gestorio di fatto è inammissibile, traducendosi in una diversa valutazione degli elementi di indagine, estranea ai limiti di cui all’art. 325 cod. proc. pen. Le censure sul fumus commissi delicti restano, pertanto, manifestamente infondate.
Nota della Redazione
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