Sequestro di telefoni e proporzionalità: onere di allegazione dell’interesse concreto (Cass. pen. Sez. III n. 37349 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; in tale nozione rientra il vizio di motivazione solo se essa sia del tutto mancante o meramente apparente, cioè avulsa dalle risultanze processuali o fondata su proposizioni prive di efficacia dimostrativa. La motivazione apparente non ricorre quando il giudice del riesame sviluppi un percorso argomentativo che collega il vincolo sui dispositivi ai temi di indagine e alla posizione specifica dell’indagato. Il principio di proporzionalità, pur non esplicitato nell’art. 253 cod. proc. pen., impone un bilanciamento tra esigenze di accertamento e compressione dei diritti fondamentali, ma la relativa censura è inammissibile se generica: l’indagato deve allegare l’interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva di dati sensibili estranei alle indagini, e produrre il decreto di sequestro.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, confermava con ordinanza il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero e avente ad oggetto due telefoni cellulari in uso a un indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74/2000. All’indagato era contestato di aver concorso, quale intermediario, all’emissione di una fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, percependo una remunerazione.

Avverso l’ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione degli artt. 253 e 275 cod. proc. pen. sotto il profilo del principio di proporzionalità e la mancanza di motivazione, asseritamente apparente. Si lamentava la finalità meramente esplorativa del sequestro, l’assenza di criteri selettivi e di perimetro temporale della ricerca, e la mancata valutazione di adeguatezza tra mezzo di ricerca, bene sequestrato e reati contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente ribadisce che, in materia di sequestro probatorio, il ricorso è consentito solo per violazione di legge, nella quale rientra il vizio di motivazione limitatamente ai casi di motivazione mancante, meramente apparente, palesemente illogica o contraddittoria. Non è deducibile l’asserita incompletezza o non persuasività della motivazione, che implicherebbe una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

Nel caso concreto, il Tribunale non si era limitato a confermare genericamente il provvedimento del PM, ma aveva sviluppato un proprio percorso argomentativo, dando atto della complessità dell’indagine e della necessità di approfondire il meccanismo illecito attraverso l’analisi della documentazione e del contenuto dei telefoni. La necessità probatoria non si esauriva nella prova del singolo fatto-reato, ma si estendeva alla ricostruzione dei legami tra i concorrenti e alla definizione del ruolo di ciascuno. Tali affermazioni, secondo la Corte, costituiscono motivazione effettiva e non apparente, spiegando la relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine.

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ne riconosce la natura di canone fondamentale, mutuato dall’art. 275 cod. proc. pen., che impone un bilanciamento tra esigenze di accertamento e compressione dei diritti fondamentali, tra cui la riservatezza. Tuttavia, rileva che la censura è generica e priva di concreto interesse a impugnare: essa non tiene conto della sintesi del decreto di sequestro, che indicava le specifiche informazioni oggetto di ricerca. Il ricorso difetta inoltre di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il decreto di sequestro.

La Corte sottolinea come il ricorrente non abbia allegato né dimostrato che i dispositivi contenessero dati sensibili estranei ai fatti di indagine. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che solo attraverso la verifica dell’interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati il giudice può valutare il rapporto di proporzionalità tra necessità di accertamento e sacrificio della riservatezza. Il ricorso, per tali profili, difetta della necessaria specificità.

La Corte richiama infine l’art. 581 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, e l’art. 591 cod. proc. pen., che sanziona l’inosservanza con l’inammissibilità rilevabile d’ufficio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *