Inammissibile il ricorso che censura le esigenze cautelari non contestate nell’istanza (Cass. pen. Sez. III n. 37352 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che decide sull’istanza di modifica del luogo di esecuzione di una misura cautelare è inammissibile quando censura la sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari in sé, profilo che non ha formato oggetto dell’istanza né dell’impugnazione. La motivazione del giudice del riesame va valutata nei limiti del petitum effettivamente proposto, sicché le censure che investano statuizioni non sollecitate difettano di interesse. Il bilanciamento tra esigenze cautelari e ragioni personali dell’interessato costituisce invece la parte del provvedimento effettivamente devoluta al giudice e su di essa si appunta l’onere di specifica critica in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. Con il provvedimento genetico la misura era stata inizialmente applicata in carcere, poi attenuata negli arresti domiciliari.

L’interessato presenta istanza di modifica del solo luogo di esecuzione della misura; il G.i.p. la rigetta e il Tribunale del riesame conferma il rigetto. Propone allora ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce con precisione l’oggetto della richiesta cautelare. Sia nell’appello al riesame sia nel ricorso si legge, con espressione ripetuta dalla difesa, che non era stata mai chiesta la revoca o un alleggerimento della misura, ma unicamente il mutamento del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, eventualmente con applicazione del braccialetto elettronico.

Da tale precisazione la Corte trae una conseguenza decisiva sul piano dell’ammissibilità. Lo specifico oggetto dell’istanza ha indotto il Tribunale del riesame a valutare le esigenze cautelari nella sola ottica del bilanciamento logistico tra quelle esigenze e le ragioni personali, familiari e lavorative, addotte a sostegno della diversa ubicazione della misura.

Ne consegue che non può formare oggetto di censura la parte della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto perdurante il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, facendo propri gli argomenti del giudice delle indagini preliminari in assenza di elementi di novità. La sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 275, lett. c), cod. proc. pen. non era, in sé, oggetto di impugnazione.

Entrambi i motivi, quindi, si concentrano su un profilo meramente ancillare rispetto all’unica questione sollecitata. La Corte rileva però che avrebbe potuto costituire pertinente motivo di ricorso la parte dell’ordinanza in cui il Tribunale ha posto in relazione l’esigenza cautelare con le ragioni addotte a sostegno del mutamento di domicilio, evidenziando che il pericolo di reiterazione sarebbe risultato aggravato dal rientro nel territorio teatro delle condotte e nell’abitazione condivisa con un coimputato. Su questo nessuna critica è stata formulata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo i presupposti della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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