Omicidio stradale, inammissibile il ricorso per censure di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 600 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. In tema di omicidio stradale, la violazione della regola cautelare può essere ravvisata nella omessa pulitura del parabrezza, che impediva una perfetta visibilità della strada, qualora tale omissione sia ritenuta causa determinante dell’evento. Quando viene irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un’imputata, riconosciuta colpevole del reato di omicidio stradale in danno di una pedone anziana. La vicenda trae origine da un investimento avvenuto nelle prime ore dell’alba, in condizioni di nebbia e scarsa visibilità, mentre la vittima attraversava la carreggiata.
L’imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza: l’insufficiente motivazione in ordine al nesso causale, la mancata considerazione della condotta colposa della vittima e un vizio motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Essi risultano, inoltre, privi della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, in violazione dei principi richiamati da Sez. U, n. 8825 del 2017, Galtelli e Sez. 6, n. 8700 del 2013.
Quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato come i giudici del gravame abbiano logicamente ricostruito il nesso eziologico, ritenendo che l’investimento del pedone con la parte frontale della vettura abbia innescato il processo causale da cui è derivato il decesso. La violazione della regola cautelare è stata correttamente ravvisata nella omessa pulitura del parabrezza prima della partenza, che impediva una perfetta visibilità, elemento rivelatosi causa determinante dell’incidente, essendo la vittima in un punto visibile e artificialmente illuminato.
Rispetto al secondo motivo, la Corte ha condiviso la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l’attenuante del concorso di colpa della vittima, in quanto la stessa attraversava in un punto illuminato, mentre l’imputata, non avendo pulito il parabrezza, era intenta a disappannare il vetro e quindi distratta.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha rammentato il principio per cui, quando la pena è inferiore alla media edittale, non occorre una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il riferimento al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, la motivazione resa sul punto è stata ritenuta immune da censure. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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