Il riesame del Comitato di verifica ottempera al giudicato anche senza prova (TAR Sardegna n. 666 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comitato di verifica per le cause di servizio ottempera al giudicato che gli imponga un riesame quando conduce una nuova istruttoria che dia conto in modo approfondito e contestualizzato della storia lavorativa del militare, delle condizioni ambientali di impiego e degli esiti degli accertamenti sanitari, motivando diffusamente il mancato soddisfacimento del nesso di causalità sotto il profilo epidemiologico, qualitativo e cronologico. La valutazione del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza della motivazione, inattendibilità metodologica delle conclusioni o travisamento dei fatti. Non integra elusione del giudicato l’atto che, pur pervenendo a esito negativo, esamini puntualmente il principio di prova offerto dall’interessato. La non satisfazione del criterio cronologico, per l’incompatibilità tra i tempi di latenza della cancerogenesi e l’intervallo tra esposizione e diagnosi, esclude la dipendenza della patologia da causa di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in servizio presso un comando in Cagliari, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente negli esiti di orchifunicolectomia destra per seminoma, ricollegandola alle condizioni ambientali e ai fattori di rischio della missione internazionale svolta in Kosovo dal 12.09.1999 al 21.12.1999. Assumeva che in quei territori fosse stato fatto largo utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e di ordigni bellici.

Dopo un lungo percorso, segnato da pareri negativi del Comitato di verifica e dal rigetto dei gravami da parte del TAR Lombardia, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1638 del 7 marzo 2022 accoglieva l’appello e imponeva all’Amministrazione di procedere al riesame delle istanze, emendando gli atti dai vizi dell’istruttoria e della motivazione e tenendo conto degli esiti degli esami bioptici. Il Comitato, con parere n. 82726/2022 reso nell’adunanza del 14.07.2022, ribadiva la non dipendenza della patologia da fatti di servizio e la Direzione Generale del Ministero, con decreto n. 416 del 19.09.2022, rigettava nuovamente la domanda. Il militare impugnava quel provvedimento davanti al TAR Sardegna, deducendo in particolare la violazione e/o elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente ottemperato alla sentenza del Consiglio di Stato. Il nuovo parere si fonda su una nuova e apposita istruttoria che dà conto in modo approfondito della storia lavorativa del ricorrente e della circostanza che nei precedenti di servizio non emergessero fattori specifici idonei a dar luogo a una genesi neoplastica.

Sul piano scientifico il Comitato ha richiamato gli studi sulle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e sull’esposizione a solventi, dai quali non è emersa un’associazione, nemmeno probabilistica, con le neoplasie del testicolo. Quanto alle nanoparticelle metalliche, l’Organo tecnico ha osservato che esse sono presenti in ogni ambiente e condizione di vita e che la loro presenza nei tessuti neoplastici non assume alcun significato specifico. In termini epidemiologici il caso ricalca quello osservato nella maggior parte della pratica clinica, di giovani che sviluppano la neoplasia sine causa. Il Comitato ha inoltre rilevato che l’incidenza dei tumori maligni nella popolazione militare nel periodo 1996-2013 risulta inferiore a quella attesa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza più recente, secondo cui l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 e l’art. 1079 del d.P.R. n. 90/2010 condizionano i benefici alla circostanza che l’uso di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione di nanoparticelle abbiano costituito causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità. L’accertamento spetta in via esclusiva al Comitato, la cui valutazione si impone all’Amministrazione, che deve limitarsi a una verifica estrinseca.

La nuova istruttoria, per il Tribunale, si è sviluppata entro la cornice del vincolo conformativo e le conclusioni si basano su una pluralità di dati documentali e scientifici, coerenti e riferiti al caso specifico. Riscontrata la linearità dell’ordito argomentativo e l’assenza di manifesta irragionevolezza o travisamenti fattuali, operano i limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali.

Qualificante è il rilievo sul criterio cronologico. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente emerge che la missione si svolse dal 12.09.1999 al 21.12.1999, che la tumefazione testicolare era già riscontrata il 20.12.1999 e che l’intervento fu effettuato il 24.12.1999. Per il Collegio è pertanto difficilmente confutabile che una neoplasia di 5,5 cm, in stadio T2, dovesse essere presente prima dell’impiego, atteso il lungo periodo di latenza della cancerogenesi, espresso in anni e non in mesi. La finestra temporale era troppo ridotta perché la diagnosi potesse ricollegarsi all’esposizione.

Il Tribunale richiama infine un caso sovrapponibile deciso da Cons. Stato, Sez. II, n. 3957 del 2025, in cui si è escluso che un breve intervallo tra missione e diagnosi consenta di ritenere verosimile la correlazione eziologica con i contaminanti, anche riconoscendone gli effetti cancerogeni. Il ricorso è quindi infondato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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