Riesame, condanna in primo grado preclude la rivalutazione della gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. II n. 36281 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto. Il motivo di ricorso che non si confronti con le plurime e autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato è generico per aspecificità e determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina di un cellulare. La difesa proponeva richiesta di riesame; il Tribunale, con ordinanza dell’11 giugno 2025, rigettava l’istanza.
Avverso tale provvedimento la difesa dell’indagato ricorreva per cassazione, deducendo due motivi incentrati su illogicità e mancanza di motivazione, tanto con riferimento alla gravità indiziaria quanto alle esigenze cautelari. Il Sostituto Procuratore generale, con memoria, contraddiceva ogni specifico motivo e ne chiedeva il rigetto. Il ricorso era trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e genericità del secondo. Quanto al primo, la Suprema Corte rileva che esso pare confondere la gravità indiziaria con le esigenze cautelari: pur deducendo una illogicità motivazionale riferita ai gravi indizi di colpevolezza, il motivo non menziona affatto tale profilo e si dedica invece a contestare il provvedimento in relazione al pericolo di recidiva.
In ogni caso, anche restando al tema indicato nella rubrica, il motivo è manifestamente infondato. Il processo è già approdato, in primo grado, a una sentenza di condanna dell’imputato. La Corte richiama il principio per cui la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone).
Quanto al secondo motivo, esso è generico. La difesa lamenta la mancata considerazione dei motivi nuovi, con riferimento alla modesta gravità delle lesioni provocate e alla lieve entità del fatto, ma non si confronta con il testo del provvedimento impugnato. Quest’ultimo, infatti, ha incentrato il giudizio sulle esigenze cautelari sulla sussistenza di precedenti di polizia assai recenti per reati contro il patrimonio e sulla condizione precaria dell’indagato in Italia, privo di fissa dimora, di permesso di soggiorno, di documenti e di fonti di sostentamento lecite.
Di tali profili motivazionali il motivo non si cura e risulta pertanto generico per aspecificità. La Corte ricorda che la circostanza che sia stata attinta una sola delle plurime rationes decidendi che sorreggono il provvedimento, ove autonome e autosufficienti, rende ragione dell’inammissibilità (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018). La mancanza di specificità va valutata non solo per la genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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