Sequestro non eseguito e interesse al riesame (Cass. pen. Sez. II n. 36283 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame non può dichiarare inammissibile la richiesta per asserita mancata esecuzione del sequestro preventivo senza prima verificare, anche d’ufficio, se la carenza documentale derivi dall’omessa trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente. L’onere di allegare l’avvenuta esecuzione non grava sul ricorrente, poiché i verbali relativi all’esecuzione devono essere allegati e trasmessi ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dagli uffici giudiziari coinvolti. In caso di dubbio sulla completezza della documentazione pervenuta in via ufficiosa, il giudice deve esercitare i propri poteri istruttori. L’interesse all’impugnazione sorge già nel momento in cui il bene è reso indisponibile, anche per effetto del blocco autonomamente operato dall’istituto di credito.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 26 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 28 maggio 2025, avente ad oggetto denaro costituente il profitto del reato. Il Tribunale ha rilevato che il sequestro non era ancora stato eseguito e che, pertanto, difettava un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’errore sul presupposto di fatto, poiché l’ordine di esecuzione era stato inviato agli istituti di credito con conseguente blocco dei conti fin dal 4 giugno 2025; la violazione degli artt. 324 e 127 cod. proc. pen. per decisione inaudita parte; la decadenza dei termini di trasmissione degli atti. In via subordinata, ha dedotto motivi attinenti al fumus e al periculum.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo. Il provvedimento impugnato si fonda sulla constatazione dell’ineffettività del titolo, non ancora eseguito, da cui deduce la mancanza di interesse del ricorrente, non potendo essergli restituito ciò che non gli è stato sottratto.

Tale impostazione è smentita dalla documentazione allegata al ricorso. Il decreto genetico ha trovato pronta esecuzione da parte del Pubblico Ministero, che ha emesso e notificato un ordine di esecuzione con comunicazione a vari istituti di credito della necessità del blocco dei conti riferibili all’indagato. Non vi è quindi dubbio sull’avvio dell’esecuzione e sul materializzarsi della condizione per il deposito del ricorso per riesame, che a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. le parti possono presentare entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Richiama sul punto Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339 – 01, secondo cui il sequestro preventivo di somme giacenti su conto corrente, ancorché formalmente non eseguito, produce l’effetto di indisponibilità già quando l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco del conto, con contestuale insorgenza dell’interesse all’impugnazione.

Quanto al merito, il Tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità inaudita parte, non ha fatto riferimento alla documentazione trasmessa ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dall’autorità procedente, alla sua completezza e a quanto da essa desumibile, né ha confutato l’attestazione dell’avvenuta esecuzione della misura reale. Richiama Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 – 01, secondo cui è onere di chi impugna indicare l’avvenuta esecuzione del sequestro, e Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolia, Rv. 280642 – 01, ove si precisa che non è possibile porre a carico del ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione, trattandosi di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente.

Da ciò deriva che, in assenza di uno specifico onere probatorio in capo al ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettività dell’asserzione di parte, senza ritenersi soddisfatto di quanto ricevuto dall’ufficio del Pubblico Ministero, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: la cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e l’ufficio procedente, tenuto ad ottemperarvi entro il giorno successivo. Il Tribunale era tenuto a verificare ex officio se la mancanza dei verbali fosse dovuta alla mancata esecuzione ovvero all’omessa trasmissione degli atti. Richiama Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, Bilancini, Rv. 220270 – 01.

Il secondo motivo resta assorbito. Il terzo è infondato: i termini previsti dagli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. hanno natura ordinatoria (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 – 01). L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *