Sopravvenuta carenza di interesse e revoca della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. I n. 31005 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, del provvedimento impugnato rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse, poiché l’interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità, da verificare con riferimento al risultato praticamente utile e favorevole per il condannato. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per causa non imputabile al ricorrente, non configura soccombenza e non giustifica la condanna alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La rinuncia al ricorso priva della procura speciale non è valida, ma non impedisce al Collegio di rilevare d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il Tribunale di Nola, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato nei confronti del condannato la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza dello stesso Tribunale, divenuta irrevocabile nell’aprile 2023.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione degli artt. 168 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. per lesione del contraddittorio e deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale. Successivamente il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso, segnalando il venir meno dell’interesse, poiché lo stesso giudice dell’esecuzione aveva revocato il provvedimento impugnato con successiva ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la rinuncia al ricorso è priva del requisito formale della procura speciale in favore del difensore e, pertanto, non è valida. Il Collegio procede comunque a verificare la dedotta carenza di interesse.
Dagli atti del fascicolo risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, il giudice dell’esecuzione ha revocato il provvedimento impugnato disponendo l’immediata liberazione del condannato. Ne deriva che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata.
La Corte richiama il principio secondo cui l’interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità, che si verificano quando con l’impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all’imputato, citando Sez. U n. 6203 del 1993, Sez. U n. 9616 del 1995 e altre pronunce conformi.
Il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. A tale declaratoria non seguono statuizioni ulteriori: il venir meno dell’interesse, sopraggiunto per causa non imputabile al ricorrente, come la successiva rimessione in libertà, non configura soccombenza e non comporta la condanna alle spese del procedimento né alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come affermato da Sez. V n. 30253 del 2025 e da altre pronunce richiamate.
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Nota della Redazione
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