Bancarotta fraudolenta dell’amministratore di fatto e obbligo di consegna delle scritture contabili (Cass. pen. n. 11576 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di fatto, ai sensi dell’art. 2639 c.c., è equiparato all’amministratore di diritto e risponde penalmente per tutti i comportamenti illeciti a lui addebitabili, anche in caso di colpevole e consapevole inerzia, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. L’obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore, ex art. 86 l. fall., incombe anche sull’amministratore di fatto e prescinde da una specifica convocazione o richiesta del curatore, discendendo direttamente dalla legge. La mancata consegna delle scritture equivale a sottrazione, integrando la bancarotta fraudolenta documentale, a prescindere da chi abbia materialmente eseguito la condotta. In tema di bancarotta patrimoniale per distrazione di beni in leasing, spetta all’amministratore allegare le circostanze per cui i beni non sono rinvenuti all’attivo fallimentare.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assolvendolo da altre condotte. La società, dichiarata fallita nel 2020, risultava amministrata formalmente da un’altra persona, ma il giudice di merito aveva riconosciuto nel ricorrente la qualifica di amministratore di fatto, sulla base di plurimi elementi indiziari. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto, aspecifico e diretto a ottenere una inammissibile rivalutazione probatoria, essendo la ricostruzione dei giudici di merito sorretta da congrua e logica motivazione. La qualifica di amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione gestoria, desumibile da indici sintomatici quali la gestione dei rapporti con i terzi e l’ingerenza nella conduzione dell’impresa. Il relativo accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua motivazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’amministratore di fatto, gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto, risponde della mancata consegna delle scritture contabili al curatore. Tale obbligo discende direttamente dall’art. 86 l. fall. e prescinde dalla convocazione del curatore, essendo finalizzato alla ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa. La mancata consegna equivale a sottrazione e, in presenza del dolo specifico, integra la bancarotta fraudolenta documentale, a prescindere dalla materiale esecuzione della condotta. Sul punto, la Corte ha escluso che possa addursi l’inerzia del curatore nel reperire la documentazione, trattandosi di obbligo gravante sull’amministratore.

In relazione al terzo motivo, concernente la bancarotta patrimoniale per distrazione di beni in leasing, la Corte ha confermato che la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società a seguito di contratto di leasing integra il reato, anche se il contratto è risolto dopo la dichiarazione di fallimento, determinando pregiudizio per la massa fallimentare. Spetta all’amministratore allegare le circostanze per cui i beni non vengono rinvenuti all’attivo, non rilevando che i contratti fossero formalmente sottoscritti dall’amministratore di diritto.

Infine, il quarto motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto infondato, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, congruamente motivata in base alla pluralità e gravità delle condotte e ai precedenti penali dell’imputato. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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