Riqualificazione in appello e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. II n. 8112 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, cioè la specie e la quantità della pena, e non anche il trattamento penitenziario che dalla qualificazione giuridica del fatto possa discendere. Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può quindi dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché la pena irrogata resti invariata, la ridefinizione dell’accusa sia sufficientemente prevedibile e il condannato sia posto in condizione di far valere le proprie ragioni. La diversa qualificazione non integra violazione del divieto quando resta ferma la pena, ancorché da essa consegua un trattamento esecutivo più sfavorevole.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 04.07.2024, ha parzialmente riformato la decisione del GIP del Tribunale di Torino del 27.07.2023, riqualificando i fatti in termini di rapina impropria consumata e non tentata. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: pur essendo rimasta identica la pena, la nuova qualificazione gli precluderebbe la sospensione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in ragione del titolo del reato richiamato dal comma 9 della stessa disposizione.
Con un secondo motivo la difesa ha contestato la qualificazione giuridica sul piano probatorio, sostenendo la mancanza di prova dell’impossessamento del denaro e la conseguente configurabilità del solo furto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, escludendo la lamentata violazione del divieto di reformatio in peius. La diversa qualificazione giuridica non ha comportato l’irrogazione di una pena più grave di quella inflitta in primo grado: la pena è rimasta ferma.
Sul piano dei principi, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può procedere a una nuova e più grave qualificazione del fatto nel rispetto del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, senza necessità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, purché la ridefinizione dell’accusa sia sufficientemente prevedibile, il condannato possa far valere le proprie ragioni e rimanga ferma la pena (Sez. 5 n. 11235 del 2019; Sez. 5 n. 5083 del 2020; Sez. 3 n. 9457 del 2024).
Quanto ai riflessi in sede esecutiva, la Corte precisa che non costituisce violazione del divieto la nuova e più grave qualificazione da cui consegua, a pena invariata, un più grave trattamento penitenziario: il divieto opera solo sul trattamento sanzionatorio in senso stretto, cioè su specie e quantità della pena (Sez. 2 n. 39961 del 2018; Sez. 6 n. 47488 del 2022).
Sulla qualificazione del fatto, il Collegio ritiene corretta la configurazione della rapina impropria consumata. Nel capo di imputazione la descrizione del furto e della immediatamente conseguente resistenza si snoda in un contesto di sostanziale flagranza, con l’azione violenta strumentalmente correlata all’esigenza di sottrarsi all’arresto. Ai fini della consumazione rileva che violenza o minaccia siano esercitate mentre è in atto non già la sottrazione ma l’assicurazione dell’impossessamento della cosa o l’azione difensiva privata o pubblica (Sez. 2 n. 3721 del 1990; Sez. 2 n. 30775 del 2023; Sez. 2 n. 18108 del 2024).
Le Sezioni Unite Reina (n. 34952 del 19.04.2012), nell’affermare la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità, hanno rimarcato che il secondo comma dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento. Nella rapina impropria, per la successione invertita delle condotte, il legislatore non richiede il vero e proprio impossessamento, ritenendo sufficiente la sottrazione. La sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione di tali criteri, ravvisando la fattispecie consumata in presenza dell’avvenuta sottrazione di beni e della condotta violenta verso gli operanti, intesa ad assicurare il possesso del compendio furtivo e l’impunità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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