Inapplicabile l’attenuante della speciale tenuità del danno ai reati tributari (Cass. pen. Sez. IV n. 35293 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non è applicabile ai reati tributari, perché tali illeciti non offendono il patrimonio dello Stato, ma l’interesse di rango costituzionale all’osservanza dell’obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Ne consegue che, per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non trova fondamento razionale un’attenuazione della pena commisurata alla maggiore o minore entità del danno arrecato all’Erario. Il profitto conseguito dall’autore della condotta non va confuso con il danno prodotto dall’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In tema di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e l’obbligo di motivazione è adempiuto anche mediante il richiamo dei criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena superi la misura media edittale.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un giudizio abbreviato definito dal G.u.p. del Tribunale di Roma con sentenza del 22 giugno 2022, poi riformata in parte dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 17 novembre 2025. Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Un primo ricorrente era chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74/2000, per avere concorso, quale mediatore remunerato, all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per un ammontare di poco superiore a venticinquemila euro. Gli altri due erano accusati della cessione di quasi duecento grammi di cocaina all’interno di un locale pubblico. La sentenza di appello, confermando l’affermazione di responsabilità, aveva concesso ai due le attenuanti generiche con prevalenza sull’aggravante e ridotto la pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del mediatore si articolava su due censure: l’esclusione dell’attenuante del danno di speciale tenuità e la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale. La difesa sosteneva che, essendo state riconosciute le attenuanti generiche proprio in ragione della modesta entità del profitto e delle imposte evase, sarebbe risultato contraddittorio negare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., assumendo come riferimento l’intero ammontare dell’imposta evasa anziché il contributo effettivamente ascrivibile al ricorrente.
La Corte ha respinto il motivo richiamando un orientamento consolidato, risalente ma mai smentito. I reati tributari non sono annoverabili tra quelli che offendono il patrimonio: essi ledono l’interesse, di rango costituzionale, all’osservanza dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche secondo la capacità contributiva. Per tali illeciti, dunque, non trova fondamento razionale un’attenuazione della pena legata all’entità più o meno lieve del danno che si assume arrecato all’Erario. Il medesimo principio è stato affermato anche con riferimento ai reati valutari e ai reati di contrabbando.
La Corte ha aggiunto un rilievo autonomo: le argomentazioni difensive confondono il profitto conseguito dal mediatore con il danno arrecato dall’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, nozioni che non possono essere sovrapposte.
Quanto alla dosimetria, la Corte ha ricordato che l’art. 8, comma 2 bis, d.lgs. n. 74/2000 punisce la condotta con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La pena base era stata fissata in due anni e tre mesi, quindi di poco superiore al minimo, e la scelta era stata giustificata con il ruolo essenziale del mediatore e con la circostanza che le fatture si riferivano a operazioni mai compiute. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che una motivazione analitica è necessaria solo quando la pena superi la misura media edittale.
I ricorsi degli altri due imputati sono stati esaminati congiuntamente. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di concordanza tra giudice di appello e giudice di primo grado nella valutazione della prova, le due motivazioni si saldano in un unico corpo argomentativo. Nel merito, ha rilevato che la osservazione diretta degli operanti risultava dall’informativa di polizia giudiziaria, mentre i fotogrammi avevano valore solo confermativo. Non è manifestamente illogico ritenere che una busta in parte occultata da un contenitore fosse di dimensioni tali da contenere la sostanza. Quanto al terzo ricorrente, il comportamento descritto dai giudici di merito — essersi più volte alzato a controllare l’ingresso e aver invitato l’acquirente a sedersi al tavolo — è stato ritenuto significativo del pieno coinvolgimento nella cessione.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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